Ordinanza n. 50/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, in parte qua della Determinazione n.1019 del 03.11.2025 a firma del Responsabile del Settore IV - Servizi al cittadino - Risorse Umane, dott. Stefano Pagliarulo, pubblicata in data 04.11.2025, con la quale la P.A., nell'ambito della procedura di concorso pubblico, per esami, indetta con Determinazione Comunale n.1108/2024 del 9.12.2024, per la copertura di n. 1 (una) unità per il profilo di Avvocato - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Settore Avvocatura del Comune di Casarano, con previsione della riserva di nr. 1 (uno) posto, ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, in favore delle “FF.AA”, ha approvato i verbali delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione esaminatrice n. 1 del 28/04/2025, verbale n. 2 del 23/06/2025, verbale n. 3 del 23/06/2025, verbale n. 4 del 16/07/2025, verbale n. 5 del 05/09/2025, verbale n. 6 del 17/09/2025, verbale n. 7 del 03/10/2025, verbale n. 8 del 14/10/2025, verbale n. 9 del 14/10/2025, unitamente alla relativa graduatoria finale di merito, nonché ogni atto agli stessi presupposto, conseguente e connesso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BONO MARIANO RAFFAELE il 16\1\2026: per l'annullamento, della Determinazione n.1 del 09.01.2026 a firma del Responsabile del Settore IV - Servizi al cittadino - Risorse Umane del Comune di Casarano, dott. Stefano Pagliarulo, pubblicata in data 12.01.2026, successiva a pregressa Determinazione del Comune di Casarano distinta dal n. 1019 del 03/11/2025, già impugnata nell’odierno procedimento, con la quale la P.A., nell’ambito della procedura di concorso pubblico, per esami, indetta con Determinazione Comunale n.1108/2024 del 9.12.2024, per la copertura di n. 1 (una) unità per il profilo di Avvocato - Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Settore Avvocatura del Comune di Casarano, con previsione della riserva di nr. 1 (uno) posto, ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, in favore delle “FF.AA”, ha “dichiarato vincitore del concorso de quo, per decadenza del riservista Avv. Chiuri Emanuele Maria, l’Avv. Modoni Lucilla in quanto risultata prima nella graduatoria di merito”, così come comunicata con nota PEC prot. N.1244.2026 del 12 gennaio 2026 del Responsabile del Settore IV - Servizi al cittadino - Risorse Umane del Comune di Casarano, dott. Stefano Pagliarulo, con il quale la stessa amministrazione ha invitato l’avv. Lucilla Modoni a presentarsi in data 26.01.2026 per la stipula del contratto individuale di lavoro, con decorrenza dal successivo 01.02.2026 nonché ogni atto alle stesse determinazioni presupposto, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione n. 1019 del 3 novembre 2025, relativa all’approvazione degli atti della procedura concorsuale e della graduatoria finale, nonché Determinazione n. 1 del 9 gennaio 2026, con cui è stata dichiarata vincitrice la candidata prima in graduatoria per decadenza del candidato riservatario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, gli atti conclusivi di una procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di avvocato presso il Comune di Casarano, caratterizzata dalla riserva di un posto in favore delle Forze armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010. Il ricorso introduttivo era rivolto contro l’approvazione dei verbali della commissione esaminatrice e della graduatoria finale. Con motivi aggiunti è stata impugnata la successiva determinazione con cui, a seguito della decadenza del candidato riservatario, è stata dichiarata vincitrice la candidata risultata prima nella graduatoria di merito e la stessa è stata convocata per la stipula del contratto individuale di lavoro. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha esaminato la domanda cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che le esigenze della parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 22 luglio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti. L’ordinanza non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sulla legittimità degli atti concorsuali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata anche mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, quando tale soluzione è ritenuta adeguata alle esigenze della parte ricorrente.
artt. 1014 e 678 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Norme richiamate quale base della riserva di un posto nella procedura concorsuale in favore delle Forze armate; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione specifica.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze del ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito costituisce una modalità di tutela cautelare atipica idonea a soddisfare le esigenze urgenti della parte, quando non sia necessario adottare una misura interinale immediatamente sospensiva.
- La decisione cautelare che si limita a fissare l’udienza di merito non definisce la fondatezza delle censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati.
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