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Sentenza

Sentenza del 09/06/2016 n. 39 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Accertamento- IRES- Indagini finanziarie in capo ai soci- Soggetti interposti- Presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 600/73- Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un accertamento basato sulle movimentazioni di conti correnti intestati formalmente a soci, amministratori o familiari, ma ritenuti nella disponibilità effettiva della società o del contribuente verificato. L'Ufficio non deve dimostrare con prova diretta la simulazione del rapporto bancario ai sensi dell'art. 1414 c.c.; è sufficiente provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che i conti siano stati concretamente utilizzati per rapporti e attività del soggetto accertato. Spetta quindi al contribuente fornire una giustificazione analitica di ogni singola movimentazione, dimostrandone la riconducibilità a operazioni già dichiarate oppure l'estraneità alla propria attività.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto legittimo. La riferibilità alla società o al contribuente delle movimentazioni su conti intestati a terzi può essere desunta da elementi presuntivi, tra cui la ristretta base proprietaria della società e i rapporti familiari o personali tra l'intestatario del conto e il soggetto verificato. In assenza di una prova analitica contraria per ciascuna movimentazione, le presunzioni dell'Amministrazione possono fondare l'accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 37 d.P.R. 600/1973

    Consente di imputare al contribuente effetti fiscali di atti, rapporti o operazioni formalmente riferibili ad altri soggetti quando, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che tali rapporti siano stati utilizzati per eludere o sottrarre materia imponibile.

  • Art. 1414 c.c.

    L'Amministrazione non è tenuta a dimostrare direttamente la simulazione civilistica del conto corrente o del rapporto tra intestatario formale e contribuente; può provare la disponibilità effettiva del conto anche mediante presunzioni.

Massime di principio

  • Le indagini finanziarie possono riguardare anche conti formalmente intestati a terzi quando esistono elementi concreti che ne facciano presumere la disponibilità effettiva da parte del contribuente o della società.
  • La ristretta base proprietaria e i rapporti familiari o personali costituiscono elementi presuntivi rilevanti, ma la riferibilità dei conti deve essere sostenuta da un ragionamento complessivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Una contestazione generica non è sufficiente: il contribuente deve giustificare analiticamente ogni singola entrata o uscita contestata, indicando documentazione, causale e collegamento con operazioni dichiarate o estranee all'attività.
  • L'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare con prova diretta l'intestazione fittizia del conto; è sufficiente dimostrare che il contribuente ne aveva la concreta ed effettiva disponibilità.
  • In situazioni analoghe, è essenziale conservare e produrre documentazione bancaria, contabile e contrattuale idonea a spiegare la provenienza e la destinazione delle singole movimentazioni.

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