Sentenza del 15/02/2017 n. 3985 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito d'impresa, il valore della produzione ai fini IRAP e la maggiore IVA dovuta, contestando maggiori ricavi derivanti dalla vendita di automobili usate. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'accertamento induttivo si fondasse impropriamente sui differenziali negativi di alcune vendite. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 9 e 85 del TUIR, sostenendo che l'antieconomicità dovesse essere valutata considerando la gestione aziendale nel suo complesso e non singole operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, quando l'Amministrazione contesta un comportamento manifestamente antieconomico, spetta al contribuente fornire spiegazioni adeguate. Nel caso concreto, le vendite in perdita erano numerose, circa la metà delle transazioni esaminate, e le presunzioni utilizzate dall'Ufficio erano state ritenute gravi, precise e concordanti. La società non aveva fornito elementi idonei a giustificare le operazioni o a superare le presunzioni. L'accertamento è stato quindi considerato riferito alla complessiva attività imprenditoriale e non arbitrariamente a singole operazioni. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando le risultanze contabili risultano inattendibili o quando l'Amministrazione dispone di presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tale metodo in presenza di vendite ripetutamente effettuate in perdita e non adeguatamente giustificate.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Richiamato quale fondamento dell'accertamento induttivo in materia IVA, consente di rideterminare l'imponibile sulla base di elementi presuntivi idonei, quando le operazioni dichiarate non risultano coerenti con una gestione economicamente plausibile.
TUIR, art. 9
Norma sui criteri generali di determinazione del reddito e del valore normale. Nel caso concreto, non è stata ritenuta violata perché l'accertamento si basava sulla complessiva inattendibilità economica della gestione contestata.
TUIR, art. 85
Disciplina i ricavi d'impresa. La Corte ha ritenuto legittimo il recupero dei maggiori ricavi quando le modalità di vendita evidenziano prezzi anomali e non supportati da spiegazioni documentate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Individua il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La censura della società è stata respinta perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- La vendita ripetuta di beni a un prezzo inferiore al costo può costituire un indice di antieconomicità e giustificare un accertamento induttivo, soprattutto quando le perdite riguardano una parte significativa delle operazioni.
- Quando l'Amministrazione dimostra una condotta imprenditoriale apparentemente incompatibile con normali criteri economici mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente fornire spiegazioni concrete e documentate.
- Non è sufficiente affermare in modo generico che le singole operazioni rientrano nella strategia commerciale complessiva: occorre provare le ragioni economiche specifiche, come politiche di permuta, incentivi della casa madre, smaltimento del magazzino o altri elementi documentabili.
- La valutazione dell'antieconomicità può riguardare la gestione nel suo complesso, anche se l'Amministrazione utilizza come elementi sintomatici numerose operazioni singolarmente anomale.
- In cassazione non è normalmente possibile contestare soltanto la ricostruzione dei fatti o chiedere una rivalutazione delle presunzioni già apprezzate dal giudice di merito; occorre dimostrare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante.
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