Ordinanza n. 361/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale della sottocommissione esaminatrice n. 101 del 17 novembre 2025 sez. 2, di “non idoneità” e conseguente esclusione del sig. Pascale dal concorso, per mancato superamento della prova orale; - del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2025/2026 pubblicato il 24-02-2025 sul sito ufficiale della Guardia di Finanza - dei criteri di valutazione della prova orale; - degli atti concorsuali e dei verbali della Commissione esaminatrice recanti l’attribuzione dei punteggi all’esito della prova orale; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, nei limiti del suo interesse;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della sottocommissione esaminatrice recante la non idoneità e l'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova orale, nonché gli atti concorsuali presupposti e i criteri di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale con cui la sottocommissione lo ha dichiarato non idoneo all'esito della prova orale e lo ha escluso dal concorso, oltre al bando, ai criteri di valutazione, ai verbali e agli ulteriori atti della procedura. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti; la contestazione appare comunque riferita alla valutazione della prova orale e alle relative modalità di motivazione. L'amministrazione ha resistito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. In sede di sommaria valutazione, ha ritenuto legittima la motivazione numerica della prova orale, in quanto la commissione aveva previamente predeterminato criteri di massima sufficientemente indicativi per graduare il voto, quali pertinenza, correttezza linguistica, padronanza dell'argomento e capacità di sintesi. Ha inoltre valorizzato la puntuale verbalizzazione delle domande rivolte al candidato. Il periculum in mora non è stato oggetto di autonoma valutazione esplicita, risultando decisiva l'assenza di un idoneo fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha esaminata nella fase camerale.
art. 57 c.p.a.
Consente la compensazione delle spese per la fase cautelare, disposta dal TAR nel caso concreto.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di una prova orale concorsuale, la motivazione mediante voto numerico può ritenersi sufficiente quando la commissione abbia previamente fissato criteri di massima specifici e idonei a rendere comprensibili le modalità di graduazione del giudizio.
- La legittimità della valutazione numerica della prova orale è rafforzata dalla puntuale verbalizzazione delle domande rivolte al candidato, poiché tale verbalizzazione consente di collegare il giudizio della commissione all'effettivo contenuto della prova.
- In assenza di un idoneo fumus boni iuris, la domanda cautelare avverso l'esclusione da una procedura concorsuale deve essere respinta, anche senza una distinta valutazione favorevole del periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →