Cassazione Penale, Sentenza n. 43704/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/09/2023 deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 17 della legge n. 69/2005 (decisione sulla richiesta di consegna entro 15 giorni dalla misura cautelare, prorogabile di 10 giorni, senza applicazione della sospensione per il periodo feriale). Poiché la misura cautelare era stata disposta il 27/07/2023 e la sentenza è intervenuta successivamente, il ricorrente ha chiesto l'annullamento per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che l'inosservanza del termine previsto dall'art. 17, comma 2-bis, L. n. 69/2005 non incida sulla validità della decisione di consegna né, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10/2021, sull'efficacia automatica della misura cautelare. La sentenza richiama la riforma operata dall'art. 22-bis (d.lgs. n. 10/2021) che ha abrogato la previsione di perdita automatica di efficacia della misura e ha rimesso alla corte di appello valutazioni successive (comunicazioni al Ministro della giustizia, eventuale valutazione di revoca o sostituzione della custodia dopo specifici termini). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. 69/2005.
Norme richiamate
Legge n. 69 del 2005, art. 17
La decisione sulla richiesta di consegna deve intervenire nel termine perentorio massimo di quindici giorni dalla misura cautelare, prorogabile per non piu' di dieci giorni, termine al quale non si applica la sospensione per il periodo feriale
Il mancato rispetto di questo termine non comporta, di per sè, la nullita' o l'invalidita' della decisione di consegna; i termini sono rilevanti soprattutto per la durata delle misure restrittive ma non determinano piu' la caducazione automatica della misura dopo le modifiche normative
D.lgs. n. 10 del 2021, art. 22-bis
Introduzione di termini e conseguenze diverse per il ritardo nella decisione definitiva sulla richiesta di consegna, con obblighi di comunicazione al Ministro della giustizia e valutazioni della corte di appello sulla necessita' del mantenimento della custodia o della sua sostituzione
Ha sostituito il meccanismo di perdita automatica di efficacia della misura cautelare con un regime che prevede comunicazioni, valutazioni e possibilita' di revoca o sostituzione della custodia da parte della corte di appello; i ritardi sono regolati ma non annullano automaticamente la decisione di consegna
Legge n. 69 del 2005, art. 21 (abrogato)
Precedentemente prevedeva la perdita di efficacia automatica della misura cautelare in caso di inosservanza dei termini di cui all'art. 17; con l'abrogazione tale effetto automatico e' venuto meno
Legge n. 69 del 2005, artt. 9 e 13
Disposizioni che disciplinano la misura cautelare applicata in esecuzione del mandato di arresto europeo; nel caso di specie la misura non e' stata impugnata e pertanto la sua efficacia non e' stata messa in discussione
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna del proponente del ricorso alle spese del procedimento in caso di inammissibilita' e la possibilita' di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
Legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Attribuisce compiti alla cancelleria per gli adempimenti connessi all'esecuzione del mandato di arresto europeo e alle comunicazioni richieste; la cancelleria e' stata incaricata di eseguirli
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista, puo' essere valutata l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilita'; nella fattispecie la corte ha ritenuto presente colpa e ha fissato la somma
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto dall'art. 17 L. 69/2005 per la decisione sulla consegna, per quanto rilevante, non determina automaticamente l'annullamento della decisione di consegna dopo le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 10/2021
- Dopo l'introduzione dell'art. 22-bis il giudizio sul mantenimento o sulla revoca della custodia cautelare spetta alla corte di appello e il ritardo deve essere gestito con comunicazioni al Ministro della giustizia e, se necessario, con la valutazione della sostituzione della misura
- Per impugnare un provvedimento di consegna con ragionevole efficacia e' opportuno contestare anche le misure cautelari concrete (artt. 9 e 13 L. 69/2005) o fornire argomentazioni che dimostrino un pregiudizio sopravvenuto dalla tardivita', altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilita'
- L'inammissibilita' manifesta di un ricorso in materia di mandato di arresto europeo puo' comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso
- È rilevante, in fase di impugnazione, la presenza e l'attiva partecipazione del difensore; l'assenza o la mancata comparizione del difensore puo' aggravare l'esito del ricorso
- In situazioni analoghe occorre verificare la normativa vigente al momento del fatto e della decisione (in particolare eventuali modifiche legislative intervenute) e la giurisprudenza consolidata per valutare se il ritardo nei termini abbia conseguenze giuridiche efficaci
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