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Sentenza

Sentenza del 27/02/2017 n. 757 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Redditi fondiari - Intimazione di sfratto - Canoni di locazione non percepiti - Imponibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'imponibilità IRPEF dei canoni di locazione non effettivamente percepiti a causa della morosità del conduttore. A sostegno della mancata percezione ha prodotto l'intimazione di sfratto relativa alle rate insolute, la raccomandata con ricevuta di ritorno e la comunicazione di insolvenza del conduttore, successivamente dichiarata con sentenza del Tribunale. Ha inoltre invocato il principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione, sostenendo che non sia legittimo pretendere imposte su redditi mai realizzati.

La decisione

La contestazione del contribuente è stata accolta. L'intimazione di sfratto, unitamente alla documentazione relativa alla morosità e alla pronuncia giudiziale, è stata ritenuta idonea a dimostrare la mancata percezione dei canoni nel periodo indicato. È stato quindi riconosciuto che tali somme non dovevano essere assoggettate a IRPEF, poiché l'imposizione di redditi non effettivamente realizzati contrasterebbe con il principio di capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La capacità contributiva richiede, in linea generale, che l'imposizione fiscale si colleghi a una ricchezza effettiva. Pertanto, nel caso esaminato, non possono essere tassati canoni di locazione la cui mancata percezione sia adeguatamente provata.

Massime di principio

  • La mera morosità del conduttore non è necessariamente sufficiente: il contribuente deve fornire elementi documentali concreti e coerenti che dimostrino la mancata percezione dei canoni.
  • Un'intimazione di sfratto per morosità, corredata dalla prova della sua comunicazione e da ulteriori atti o pronunce giudiziali sull'insolvenza, può costituire prova idonea della mancata percezione.
  • Il principio di capacità contributiva può impedire l'assoggettamento a IRPEF di redditi fondiari non effettivamente realizzati, quando la loro inesistenza economica sia adeguatamente dimostrata.
  • La documentazione deve riferirsi con precisione al periodo e alle rate per le quali viene contestata l'imponibilità; la prova generica della morosità potrebbe non essere sufficiente.
  • L'esito può dipendere dal regime fiscale applicabile e dalla disciplina vigente per l'anno d'imposta interessato, oltre che dalla completezza della prova prodotta.

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