Sentenza n. 1049/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1051/2023 n. 473/2024 del 10.6.2024 la quale ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994. Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario ivi compreso il rimborso del contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per complessivi 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, n. 473 del 10 giugno 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta del Docente, per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la corresponsione del beneficio economico. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito e che non risultava dimostrata la materiale corresponsione della Carta del Docente e delle somme dovute. Ha ritenuto insussistenti ostacoli normativi all'esecuzione, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la Carta del Docente secondo le modalità stabilite nel titolo. È stato contestualmente nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, il quale, in caso di inutile decorso del termine, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Rileva per il calcolo di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti del divieto di cumulo richiamato dal titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi; decorso tale termine, nel caso concreto non sussisteva un ostacolo alla corresponsione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso nell'ambito degli adempimenti sostitutivi del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione parziale di un giudicato non esclude l'interesse all'azione: il giudice deve ordinare all'amministrazione di completare tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del titolo.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione competente e il termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie è decorso, la mancata corresponsione delle somme riconosciute dal giudicato giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, salvo la dimostrazione di specifici impedimenti normativi.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi all'inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute, anche avvalendosi degli strumenti di pagamento previsti dalla legge.
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