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Sentenza

Sentenza n. 15827/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202514984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto direttoriale che approva la sub-graduatoria FEAMPA GSA 17 – sistema di pesca Rapidi, con collocazione del motopeschereccio Destriero al quarto posto, ammesso ma non finanziabile, e del Gulliver al secondo posto tra i finanziabili; impugnato anche il silenzio sulle istanze di riesame e accesso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa di pesca)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente, proprietaria e armatrice del motopeschereccio Destriero, ha impugnato la sub-graduatoria per gli aiuti FEAMPA destinati all’arresto definitivo dell’attività di pesca: Destriero era quarto con 33,58 punti, mentre Gulliver era secondo con 35,72 punti e Destriero I terzo con 34,12 punti. Ha sostenuto, in primo luogo, che l’ammissione al finanziamento di due unità per complessivi 172 GT superasse l’obiettivo minimo di disarmo di 137 GT fissato per la GSA 17, in violazione del decreto direttoriale, dell’obbligo di motivazione e dell’autovincolo. In secondo luogo, ha denunciato difetto di istruttoria e travisamento nel conteggio delle giornate di pesca di Gulliver, che avrebbe ricevuto circa tre punti in più; ha inoltre invocato la necessità di verificare il minimo scarto di punteggio tra Destriero e Destriero I, anche in relazione alla mancata ostensione dei dati detenuti dall’Amministrazione e alle istanze di accesso e riesame rimaste senza risposta. Ha dedotto altresì violazioni dei principi di trasparenza, parità di trattamento e sana gestione delle risorse europee. Con memorie successive, dopo l’acquisizione dei dati e delle perizie, ha formulato nuove censure sulla posizione e sull’ammissibilità di Destriero I e sull’asserita riallocazione anticipata di risorse residue. Il titolare di Destriero I ha proposto ricorso incidentale contestando il punteggio di Gulliver e chiedendo l’accesso agli atti e il risarcimento; il Ministero e la seconda classificata hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità e l’infondatezza delle doglianze.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili le nuove censure introdotte con memoria ex art. 73 c.p.a. sulla posizione e sull’ammissibilità di Destriero I e sul divieto di finanziamento ulteriore: trattandosi di autonome ragioni di impugnazione emerse dalle risultanze istruttorie, avrebbero dovuto essere proposte con motivi aggiunti o ricorso incidentale. Ha respinto il primo motivo relativo al superamento dei 137 GT, perché tale valore costituisce un obiettivo minimo e non un limite massimo. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile come impugnazione autonoma della posizione della seconda classificata, potendo valere soltanto come adesione ad adiuvandum alle contestazioni della ricorrente principale. Ha invece accolto il ricorso principale nei limiti del difetto sostanziale di istruttoria e dell’illegittimo mancato riesame: le contestazioni sulle giornate di pesca erano circostanziate, non meramente emulative o ispettive, e riguardavano dati SIPA custoditi dall’Amministrazione e non autonomamente verificabili dai concorrenti. Il fatto che il decreto prescrivesse l’uso del SIPA non rendeva i dati grezzi del sistema insindacabili; le perizie e i documenti acquisiti avevano evidenziato incongruenze tali da richiedere un riscontro effettivo e motivato in contraddittorio. Il TAR non ha determinato direttamente il numero corretto delle giornate né riformulato la graduatoria: l’accertamento per la prima volta dei presupposti sostanziali non spettava al giudice nell’ambito della giurisdizione di legittimità e l’istruttoria incompleta non poteva essere colmata da argomentazioni difensive formulate in giudizio. Ha quindi ordinato al Ministero, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., di rinnovare l’istruttoria in contraddittorio sui dati di navigazione e sulle giornate di pesca e, se ne ricorrono i presupposti, rideterminare i punteggi di Gulliver, Destriero I e Destriero. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 Reg. (UE) 2021/1139

    Ai sensi dell’art. 20 del Reg. (UE) n. 2021/1139, un indennizzo per l’arresto definitivo delle attività di pesca può essere sostenuto dal FEAMPA (in deroga all’art. 13, lett. “e”) solo a determinate condizioni, tra le quali - per quanto qui rileva - (lett. “c” del comma 2) che il peschereccio sia “registrato come … in attività” ed abbia “svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno”; ed ancora (lett. “b” del comma 3) che il pescatore beneficiario abbia lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto definitivo per almeno 90 giorni all’anno nel corso dei due anni civili precedenti l’anno di presentazione della domanda.

    L’indennizzo per l’arresto definitivo presuppone, tra l’altro, lo svolgimento effettivo di almeno 90 giorni di attività di pesca all’anno nei due anni civili rilevanti; il requisito è sostanziale e, se contestato, deve essere provato in concreto.

  • art. 69 Reg. (UE) 2021/1060

    Ad ogni modo, depone in tal senso anche l’esegesi di fonti sovraordinate in materia, come il Regolamento UE 2021/1960 (“REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021, n. 1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti “) che disciplina disposizioni finanziarie e comuni applicabili tra gli altri al FEAMPA ed obbliga gli Stati membri ad assicurare “la qualità, l’accuratezza e l’affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori” (art. 69).

    Per i fondi disciplinati dal regolamento, gli Stati membri devono assicurare qualità, accuratezza e affidabilità dei sistemi di sorveglianza e dei dati sugli indicatori; ciò depone per la verificabilità dei dati usati per formare le graduatorie.

  • art. 73 c.p.a.

    Più precisamente, una volta resi noti i dati dell’istruttoria, quanto la ricorrente deduce ai punti appena elencati della memoria ex 73 del c.p.a. avrebbe dovuto essere svolto in motivi aggiunti, poichè si tratta di ragioni di censura del tutto nuove (essendo dipendenti dalle risultanze dell’istruttoria, che si è resa necessaria per acquisire al giudizio dati e documenti non altrimenti noti alle parti) al fine della correzione della graduatoria;

    Le nuove censure autonome, dipendenti da documenti acquisiti nel corso del giudizio e dirette a ottenere la correzione della graduatoria, devono essere introdotte con motivi aggiunti e non possono essere formulate per la prima volta con memoria ex art. 73 c.p.a.

  • art. 34 c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 34 c.p.a., l’Ufficio dovrà pertanto procedere al rinnovo dell’istruttoria previo riscontro, in contraddittorio, dei dati di navigazione e delle giornate di pesca, che potrà essere condotto - per economia di mezzi processuali anche solo allo stato degli atti, sulla base delle perizie e delle informazioni già acquisite al processo.

    Quando l’annullamento dipende da una carenza istruttoria su dati rilevanti per l’esercizio del potere, il giudice può conformare la successiva attività amministrativa imponendo il rinnovo dell’istruttoria e il riscontro in contraddittorio, senza sostituirsi all’Amministrazione nell’accertamento originariamente omesso.

Massime di principio

  • Quando una graduatoria per l’attribuzione di benefici pubblici dipende da dati conservati in banche dati o sistemi informatici nella disponibilità esclusiva dell’Amministrazione, l’utilizzo di quel sistema può costituire base istruttoria, ma non rende i dati raccolti insindacabili: a fronte di contestazioni specifiche, circostanziate e non meramente emulative o ispettive, l’Amministrazione deve svolgere un riscontro effettivo e motivato, anche in contraddittorio.
  • Nei procedimenti comparativi per l’erogazione di risorse pubbliche, i requisiti sostanziali che determinano l’ammissione o il punteggio devono essere verificati in concreto quando siano contestati; la mera estrazione o registrazione automatica di dati in un sistema informatico non sostituisce necessariamente tale verifica.
  • Se l’istruttoria amministrativa è sostanzialmente incompleta, le difese svolte dall’Amministrazione in giudizio non possono sostituire l’accertamento omesso né integrare ex post la motivazione introducendo autonome ragioni giustificatrici; spetta all’Amministrazione rinnovare l’istruttoria e rideterminarsi.
  • Le nuove censure autonome, fondate su risultanze istruttorie acquisite durante il processo e dirette a modificare la graduatoria impugnata, devono essere proposte con motivi aggiunti e non possono essere introdotte per la prima volta con una memoria ex art. 73 c.p.a.
  • Il valore individuato dalla disciplina di una misura come obiettivo minimo di disarmo non può essere trattato come limite massimo di capacità finanziabile.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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