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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 22.4.2025, n. 115, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, n. 115 del 22 aprile 2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Dopo la notifica della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 29 aprile 2025, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato né dimostrato l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi chiesto l’attuazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e l’irrogazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha rilevato che il Ministero, non provando l’adempimento, non aveva assolto all’onere probatorio relativo all’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 1.500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, stabilendo che provveda in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato una penalità di mora, pari agli interessi legali sugli importi dovuti, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato e imporre una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo nell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul Ministero, che deduce o avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato, l’onere di provare l’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare piena esecuzione al giudicato.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento deve comunque dimostrare l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede non solo il pagamento di somme ma anche l’emissione di un titolo o documento amministrativo, è congruo assegnare un termine per l’adempimento e far decorrere da tale scadenza la penalità di mora.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, individuando un organo dell’amministrazione competente a provvedere in via sostitutiva entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e può decorrere fino all’adempimento oppure, in caso di perdurante inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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