Sentenza del 17/06/2016 n. 139 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di accertamento - Sopravvenuta conoscenza di fatti nuovi - Mancata indicazione nell'avviso di accertamento-Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'accertamento è stato dichiarato nullo poiché mancava il presupposto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti. Il richiamo a un precedente avviso di accertamento parziale non ha sanato il vizio, in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto indicare e dimostrare quali fossero gli elementi sopravvenuti rispetto a quelli già conosciuti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso perché l'accertamento non risultava fondato sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti rispetto a quelli già conosciuti dall'Ufficio negli anni precedenti. L'avviso richiamava una precedente emissione di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 600/1973, ma tale riferimento non dimostrava l'esistenza di elementi realmente nuovi né poteva sostituire l'indicazione specifica richiesta dalla legge.
Norme richiamate
Art. 43, comma 4, d.P.R. 600/1973
L'accertamento è affetto da nullità qualora non sussista la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti rispetto a quelli già conosciuti dall'Ufficio.
Un nuovo avviso o una rettifica successiva è legittima soltanto se fondata su elementi, atti o fatti realmente sopravvenuti e non già conosciuti dall'Amministrazione. Tali elementi devono essere indicati nell'atto; la loro mera esistenza non può essere presunta.
Art. 41-bis d.P.R. 600/1973
Il precedente accertamento parziale non costituisce, di per sé, un elemento nuovo e non consente di superare il requisito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi previsto per ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Un ulteriore accertamento relativo allo stesso periodo d'imposta deve poggiare su elementi realmente nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli già disponibili per l'Ufficio.
- L'Amministrazione deve indicare concretamente nell'avviso quali siano i nuovi elementi, atti o fatti e spiegare perché non fossero già conosciuti; un richiamo generico a precedenti accertamenti non è sufficiente.
- La qualificazione del precedente atto come accertamento parziale non elimina il requisito della novità degli elementi né sana la mancata motivazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente può verificare se l'Ufficio stia semplicemente rivalutando informazioni già disponibili: in tal caso può sussistere un vizio di nullità dell'accertamento.
- La nullità deve essere valutata con riferimento al contenuto concreto dell'avviso e alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione al momento dei precedenti accertamenti.
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