Sentenza del 21/07/2015 n. 15283 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Irrilevanza di un comportamento colposo - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Curatela ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 1998, 1999 e 2000. In particolare, contestava il recupero di crediti IVA già rimborsati e il disconoscimento di costi dedotti, documentati da fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti. La questione centrale riguardava l'utilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti durante la fase amministrativa, poiché inizialmente indisponibili in quanto detenuti da un consulente nominato dal giudice penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso e ha rigettato gli altri. Ha affermato che la preclusione prevista dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 opera soltanto quando la dichiarazione di non possedere i documenti costituisca un sostanziale rifiuto doloso di esibirli. Se l'indisponibilità è effettiva e dovuta anche a colpa, negligenza, caso fortuito o forza maggiore, la preclusione non opera. Pertanto, anche la mancata produzione dei documenti dopo la cessazione dell'impedimento non ne impedisce automaticamente l'utilizzo in sede contenziosa, in assenza di dolo. La sentenza regionale è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata a una diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che dovrà riesaminare la documentazione e motivare nuovamente anche sulla fondatezza della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
La dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un accesso di non possedere libri, registri, scritture e documenti richiesti può precluderne la valutazione a suo favore quando si traduca in un sostanziale rifiuto doloso di esibizione.
La preclusione probatoria richiede non soltanto la dichiarazione di indisponibilità, ma anche la sua non veridicità o il sostanziale rifiuto di esibire il documento, accompagnato dalla coscienza e volontà di impedire l'ispezione e dal dolo. Non opera quando l'indisponibilità effettiva dipenda da caso fortuito, forza maggiore o colpa, inclusa la negligenza nella custodia.
Articoli 24 e 53 della Costituzione
L'art. 52, comma 5, deve essere interpretato restrittivamente, in modo da non comprimere irragionevolmente il diritto di difesa del contribuente né imporre il pagamento di imposte non dovute.
Art. 112 c.p.c.
La violazione per omessa pronuncia ricorre quando il giudice non esamina una domanda o eccezione autonomamente proposta. Se invece la domanda è esaminata ma una questione giuridica è trattata in modo insufficiente, il vizio deve essere dedotto come difetto di motivazione, non come omessa pronuncia.
Art. 360 c.p.c.
La norma individua i motivi di ricorso per cassazione. La corretta qualificazione del vizio è necessaria: l'errata riconduzione di un difetto di motivazione a omessa pronuncia può determinare l'inammissibilità del motivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, articoli 54 e 55
Le disposizioni disciplinano le modalità di accertamento IVA. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto necessario riesaminare la legittimità dell'accertamento alla luce dell'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla contribuente.
Art. 366 c.p.c.
In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell'atto, consentendo alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente il contenuto nei fascicoli.
D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1
La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione alla necessità di notificare un previo provvedimento di diniego del credito IVA, ma le relative censure non sono state accolte per ragioni processuali.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 2
La disposizione è stata richiamata dalla Curatela in tema di garanzie del contribuente e previa comunicazione del diniego del credito IVA; la censura è stata dichiarata inammissibile o comunque non accolta.
Massime di principio
- La semplice mancata esibizione di documenti durante un accesso fiscale non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità successiva: occorre dimostrare un rifiuto sostanziale, consapevole e doloso.
- L'indisponibilità effettiva dei documenti, anche se imputabile a colpa o negligenza e non soltanto a forza maggiore o caso fortuito, non determina la preclusione prevista dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.
- I documenti non esibiti nella fase amministrativa possono essere prodotti e valutati nel processo tributario se l'omessa esibizione non era finalizzata dolosamente a impedire il controllo.
- È comunque opportuno documentare tempestivamente la causa dell'indisponibilità, indicare dove si trovano i documenti e collaborare con l'Amministrazione non appena l'impedimento cessa, anche se la mancata produzione successiva non determina da sola la preclusione.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere tra omessa pronuncia e motivazione insufficiente: la prima riguarda una domanda o eccezione completamente ignorata, mentre la seconda riguarda una decisione esistente ma non adeguatamente motivata.
- Le contestazioni sulla motivazione dell'avviso di accertamento devono rispettare il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso i passaggi essenziali dell'atto impositivo contestati.
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