Cassazione Penale, Sentenza n. 36214/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 06/10/2023 che aveva dichiarato l'estinzione dei reati (artt. 473 e 474-ter c.p.) per prescrizione, pronunciando de plano ai sensi dell'art. 129 c.p.p. senza instaurare il contraddittorio in udienza. Il ricorrente deduce violazione di legge perché, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, la declaratoria predibattimentale di prescrizione non può prevalere sulla nullità assoluta determinata dall'assenza del contraddittorio (artt. 469 e 568 c.p.p.), negando all'imputato la possibilità di rinunciare alla prescrizione o di chiedere formule più ampie di assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli affinché sia celebrato il processo nel contraddittorio. In sostanza la declaratoria di prescrizione pronunciata de plano in sede di appello è stata ritenuta nulla per violazione del principio del contraddittorio e non prevalente rispetto alla nullità; l'imputato deve poter essere ascoltato e potrà eventualmente rinunciare alla prescrizione o chiedere formule più favorevoli di proscioglimento.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen.
Individua uno dei reati contestati; citato come riferimento materiale per il capo d'imputazione rispetto al quale è intervenuta la prescrizione.
art. 474-ter cod. pen.
Altro reato contestato; citato per indicare l'oggetto del procedimento che è stato estinto per prescrizione in appello.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la formula della sentenza in cassazione; la Corte d'appello aveva fatto riferimento alla possibilità di pronunciare de plano la prescrizione in sede di appello invocando il principio della prevalenza della causa estintiva. La Cassazione, alla luce della giurisprudenza costituzionale, ritiene che l'art. 129 non legittimi la declaratoria de plano senza contraddittorio quando questa determini una nullità assoluta.
art. 469 cod. proc. pen.
Norma sulle decisioni dell'appello penale; interpretata nel senso che la Corte d'Appello deve decidere previa instaurazione del contraddittorio e non con pronuncia de plano quando è in gioco la prescrizione intervenuta in fase predibattimentale.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che, nella lettura pre-costituzionale, poteva impedire l'interesse a impugnare dell'imputato contro la sentenza di appello che dichiarasse la prescrizione senza contraddittorio. La Corte costituzionale con la sentenza n. 111/2022 ha censurato tale interpretazione, ritenendo che la previsione interpretata in quel modo fosse incostituzionale perché lesiva del diritto al contraddittorio e all'accesso alla giustizia.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Prevedono la nullità assoluta e insanabile per decisioni viziate nella fase di pubblica udienza; richiamate per stabilire che la declaratoria predibattimentale di proscioglimento per prescrizione integra nullità assoluta.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 178 per evidenziare la natura di nullità assoluta delle sentenze emesse in violazione del contraddittorio.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Citato in giurisprudenza come riferimento per i casi in cui è ammessa la decisione in assenza dell'imputato; la Corte sottolinea che la declaratoria predibattimentale di prescrizione è nulla se resa senza che ricorrano le condizioni previste da questa disposizione.
Costituzione, art. 24
Riferimento al diritto di difesa in giudizio; la Corte costituzionale ha invocato questo principio per censurare l'interpretazione che escludeva all'imputato l'interesse a impugnare la sentenza di prescrizione resa senza contraddittorio.
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo e del contraddittorio; pilastro normativo che ha portato la Corte costituzionale a ritenere inammissibile che la prescrizione prevalga sulla violazione del contraddittorio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 111 del 2022
Pronuncia chiave che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, che impediva all'imputato di impugnare la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, avesse dichiarato la prescrizione. La Consulta ha affermato la prevalenza del principio del contraddittorio rispetto alla causa estintiva della prescrizione.
Massime di principio
- Quando la Corte d'Appello dichiara la prescrizione in sede predibattimentale e de plano, la decisione integra una nullità assoluta se pronunciata in assenza di contraddittorio; tale nullità non è superata dalla mera intervenuta prescrizione.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, l'imputato ha interesse ad impugnare una sentenza di appello che dichiari la prescrizione senza avergli garantito il contraddittorio; quindi il ricorso per cassazione è ammesso in tali casi.
- La Corte d'Appello è tenuta, anche se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, a decidere previa instaurazione del contraddittorio in udienza, così da permettere all'imputato di rinunciare alla prescrizione o di chiedere formule più ampie di assoluzione.
- Se la dichiarazione di prescrizione è stata resa de plano e in violazione del contraddittorio, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre che il giudizio prosegua con il corretto contraddittorio in sede di merito.
- Il principio della ragionevole durata del processo e la funzione della prescrizione non possono comprimere il diritto costituzionale al contraddittorio e alla piena difesa; pertanto la causa estintiva non prevale automaticamente sulla nullità procedurale grave.
- In casi analoghi occorre verificare se ricorra la condizione di evidente prova dell'innocenza dell'imputato: se non sussiste, la sentenza predibattimentale che dichiari la prescrizione senza contraddittorio è annullabile.
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