Cassazione Civile, Ordinanza n. 20691/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società agricola semplice aveva indicato nella dichiarazione annuale un credito IVA per l’anno d’imposta 2007, chiedendone a rimborso una parte tramite quadro RX e compensando il resto. Dopo l’estinzione della società, i due soci, in proprio e quali ex legali rappresentanti, presentarono istanza all’Agenzia delle entrate per ottenere il rimborso del credito residuo. L’Agenzia negò il rimborso ritenendo decorso il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. I contribuenti impugnarono il diniego e ottennero ragione in primo e secondo grado. L’Agenzia ricorse per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 30, 38 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente trascurato il tema della prova dell’effettiva esistenza del credito, ritenuto inapplicabile il termine biennale e considerato irrilevante la mancata presentazione del modello VR; 2) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la contestazione dell’esistenza del credito costituisse mera difesa e non fosse soggetta a preclusioni in appello. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi perché, pur essendo corretto che la domanda di rimborso si consideri proposta con la compilazione del quadro RX e che, per il credito IVA maturato alla cessazione dell’attività, operi il termine ordinario decennale e non quello biennale residuale, resta fermo che nel giudizio di rimborso il contribuente ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto e l’Amministrazione può contestare anche in appello l’inesistenza del credito, trattandosi di mera difesa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per il nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata dunque annullata perché aveva erroneamente dichiarato inammissibile la contestazione dell’Ufficio sulla mancata prova del credito IVA chiesto a rimborso.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
Per l’eccedenza IVA maturata alla cessazione dell’attività, la richiesta di rimborso è disciplinata da questa disposizione e il relativo diritto è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
art. 38 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente mal applicata in relazione al rimborso IVA.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La presentazione del modello VR è solo un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso e non coincide con la domanda di rimborso in senso sostanziale.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine biennale di decadenza ha natura residuale e non si applica quando esistano disposizioni specifiche, come nel caso del rimborso IVA alla cessazione dell’attività.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
La contestazione dell’esistenza del credito da rimborsare integra mera difesa e può essere proposta anche in appello, senza preclusioni.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio di impugnazione del diniego di rimborso l’Amministrazione può svolgere controdeduzioni e proporre argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di rimborso il contribuente, che assume la posizione sostanziale di attore, deve provare i fatti costitutivi del diritto invocato.
art. 2946 c.c.
Richiamato per affermare la prescrizione decennale del diritto al rimborso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per nullità processuale dedotta in relazione alla preclusione delle difese dell’Ufficio.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul rimborso di un tributo il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione.
- La domanda di rimborso del credito IVA si considera proposta con la compilazione del quadro dichiarativo destinato a manifestare la volontà di rimborso; la presentazione del modello VR è un adempimento successivo e strumentale alla materiale erogazione del rimborso.
- Per l’eccedenza IVA risultante alla cessazione dell’attività, il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine biennale residuale previsto in via generale dal processo tributario.
- Nel giudizio promosso contro il diniego di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’esistenza del credito anche mediante argomentazioni difensive ulteriori rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, senza incorrere in ultrapetizione.
- La contestazione dell’insussistenza dei presupposti del rimborso è una mera difesa e non una nuova pretesa impositiva, sicché non è soggetta alle stesse preclusioni proprie delle domande o eccezioni in senso stretto.
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