Sentenza del 10/05/2016 n. 614 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Plusvalenza ex art. 67 T.U.I.R. - Cessione unità immobiliare - Procedimenti di separazione e divorzio - Esenzione - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione della plusvalenza realizzata mediante il trasferimento, verso corrispettivo, di un'unità immobiliare nell'ambito di procedimenti di separazione personale o divorzio. Il ricorrente sosteneva che l'operazione fosse fiscalmente esente in quanto inserita negli accordi patrimoniali tra coniugi e sottoposta al controllo del giudice, invocando l'art. 19 della legge n. 74/1987.
La decisione
È stata riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987 agli atti e alle convenzioni con cui i coniugi regolano i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o allo scioglimento del matrimonio, compresi i trasferimenti di beni mobili o immobili. Di conseguenza, la plusvalenza derivante dal trasferimento dell'immobile è stata considerata esclusa da tassazione: l'assegnazione o il trasferimento effettuato nel contesto della regolazione giudiziale dei rapporti patrimoniali è fiscalmente neutro.
Norme richiamate
Art. 67 del T.U.I.R.
La norma disciplina, tra l'altro, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili. Nel caso esaminato, tuttavia, la relativa imposizione è stata esclusa per effetto dell'esenzione speciale prevista dalla legge n. 74/1987.
Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74
L'esenzione si applica in senso ampio agli atti, provvedimenti e convenzioni posti in essere dai coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio. Vi rientrano anche i trasferimenti o riconoscimenti di proprietà esclusiva di beni immobili tra coniugi.
Massime di principio
- Gli atti patrimoniali tra coniugi inseriti in un procedimento di separazione o divorzio e sottoposti al controllo dell'autorità giudiziaria possono beneficiare di un'esenzione fiscale ampia, anche quando comportano il trasferimento di immobili.
- La qualificazione formale dell'operazione come vendita o trasferimento verso corrispettivo non è necessariamente decisiva: occorre verificare se l'atto sia funzionalmente collegato alla regolazione dei rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi coniugale.
- Quando ricorrono i presupposti dell'art. 19 della legge n. 74/1987, la plusvalenza immobiliare può risultare fiscalmente neutra e non essere assoggettata all'imposta prevista dall'art. 67 del T.U.I.R.
- L'esenzione richiede un collegamento effettivo con separazione o divorzio e, secondo l'impostazione descritta, l'inserimento dell'accordo nel procedimento o comunque il controllo dell'autorità giudiziaria; le operazioni immobiliari autonome e non collegate a tali finalità non rientrano automaticamente nell'agevolazione.
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