Cassazione Penale, Ordinanza n. 17352/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, deduceva un solo motivo: censurava il criterio di affermazione della responsabilità e la valutazione della prova, in particolare l'individuazione fotografica dell'imputato. La doglianza tendeva sostanzialmente a rimettere in discussione il giudizio di merito sulla prova e sulla riconducibilità del fatto all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura investiva la valutazione del merito e non era consentita in sede di legittimità, poiché la Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito né sindacare la tenuta logica della motivazione mediante raffronti con modelli argomentativi esterni. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione immune da vizi logici e aveva spiegato adeguatamente le ragioni della declaratoria di responsabilità e della sussistenza del reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La censura che investe il criterio di affermazione della responsabilità, quando si risolve in un dissenso sulla valutazione della prova, è inammissibile se non denuncia specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La Corte di cassazione può verificare la presenza di una motivazione coerente e logicamente esente da vizi, ma non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito mediante un confronto con possibili modelli argomentativi alternativi.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata espone in modo adeguato e non illogico le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato, il ricorso che si limiti a contestarne il merito è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17302/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17303/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17309/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17317/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17318/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17319/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →