Sentenza del 26/09/2016 n. 4982 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CONTENZIOSO - Processo - Impugnazioni - Appello - Sentenza - Solidarietà - Imposta di registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I venditori hanno cercato di invocare a proprio vantaggio la successiva sentenza d’appello, favorevole agli acquirenti, sostenendo che la riforma della decisione di primo grado dovesse produrre effetti anche nei loro confronti, pur non avendo essi proposto impugnazione.
La decisione
La pretesa è stata respinta. In presenza di un rapporto obbligatorio solidale e scindibile, il debitore solidale soccombente che non impugna la sentenza subisce il passaggio in giudicato della decisione nei propri confronti. L’eventuale impugnazione proposta da altri coobbligati e il suo accoglimento non consentono al debitore rimasto inerte di beneficiare della riforma. La sentenza favorevole agli acquirenti, quindi, non ha prodotto effetti a vantaggio dei venditori non impugnanti.
Norme richiamate
Principio della solidarietà passiva e dei rapporti obbligatori scindibili
La solidarietà tra debitori non rende necessariamente inscindibile il rapporto processuale. Ciascun coobbligato può impugnare autonomamente la sentenza e, se non lo fa, la decisione diventa definitiva nei suoi confronti.
Principio del giudicato nei confronti del coobbligato non impugnante
La mancata impugnazione da parte del debitore solidale soccombente determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, anche quando un altro coobbligato impugni la decisione e ottenga una riforma favorevole.
Cassazione, sentenze n. 1970/1969 e n. 5725/2016
I precedenti confermano che la pronuncia ottenuta da uno dei debitori solidali non si estende automaticamente agli altri coobbligati rimasti inerti, quando il rapporto obbligatorio è scindibile.
Massime di principio
- In una controversia relativa a un’obbligazione solidale, ogni coobbligato deve valutare autonomamente se impugnare la sentenza sfavorevole: non è prudente confidare nell’impugnazione proposta da un altro debitore.
- Se il rapporto tra i coobbligati è scindibile, la sentenza non impugnata diventa definitiva nei confronti del soggetto rimasto inerte.
- La riforma della sentenza ottenuta da un altro coobbligato non produce automaticamente effetti favorevoli per chi non ha impugnato.
- Per beneficiare dell’eventuale esito favorevole del giudizio d’appello, il coobbligato deve normalmente partecipare al giudizio o proporre tempestivamente la propria impugnazione, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
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