Ordinanza n. 1025/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IX, n. 1356 del 25 febbraio 2026, relativa alla gara per il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza, incluse le postazioni di automedica, lotto F, per l’ASL Napoli 2 Nord
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara per il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado. Risulta soltanto che, nella comparazione degli interessi, il servizio era comunque svolto dall’appellante.
La decisione
Con l’ordinanza cautelare il Consiglio di Stato ha inizialmente indicato nel dispositivo il rigetto dell’istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare e fissando la discussione del merito all’udienza pubblica del 1° ottobre 2026. La successiva annotazione riferisce però che, con ordinanza collegiale n. 2655/2026, è stato corretto l’errore materiale, sostituendo la formula “respinge l’istanza cautelare” con quella corretta “accoglie l’istanza cautelare”. L’esito corretto è quindi l’accoglimento della domanda cautelare. La motivazione riportata si limita alla comparazione degli interessi e alla considerazione che, allo stato, il servizio era comunque svolto dall’appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 1° ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello, relativa alla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza può essere valutata attraverso la comparazione degli interessi coinvolti e degli effetti concreti derivanti dall’immediata esecuzione della decisione.
- La correzione di un errore materiale nel dispositivo prevale sulla formulazione originaria erronea: quando il dispositivo iniziale indica il rigetto dell’istanza cautelare ma la formula corretta viene successivamente individuata nell’accoglimento, l’esito cautelare deve essere riferito a quest’ultima statuizione.
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