Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1025/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IX, n. 1356 del 25 febbraio 2026, relativa alla gara per il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza, incluse le postazioni di automedica, lotto F, per l’ASL Napoli 2 Nord

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara per il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado. Risulta soltanto che, nella comparazione degli interessi, il servizio era comunque svolto dall’appellante.

La decisione

Con l’ordinanza cautelare il Consiglio di Stato ha inizialmente indicato nel dispositivo il rigetto dell’istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare e fissando la discussione del merito all’udienza pubblica del 1° ottobre 2026. La successiva annotazione riferisce però che, con ordinanza collegiale n. 2655/2026, è stato corretto l’errore materiale, sostituendo la formula “respinge l’istanza cautelare” con quella corretta “accoglie l’istanza cautelare”. L’esito corretto è quindi l’accoglimento della domanda cautelare. La motivazione riportata si limita alla comparazione degli interessi e alla considerazione che, allo stato, il servizio era comunque svolto dall’appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 1° ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello, relativa alla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza può essere valutata attraverso la comparazione degli interessi coinvolti e degli effetti concreti derivanti dall’immediata esecuzione della decisione.
  • La correzione di un errore materiale nel dispositivo prevale sulla formulazione originaria erronea: quando il dispositivo iniziale indica il rigetto dell’istanza cautelare ma la formula corretta viene successivamente individuata nell’accoglimento, l’esito cautelare deve essere riferito a quest’ultima statuizione.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoAppelloTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.