Cassazione Penale, Sentenza n. 7574/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la sussistenza della gravità indiziaria: sosteneva che le prove si fondavano su conversazioni intercettate e su riferimenti di terzi (es. dialoghi tra Biagio Moretto e Antonio Ierace), su legami di affinità familiare e su elementi tratti dal procedimento "Libera Fortezza" ritenuti non utilizzabili o non probatori della partecipazione attiva del LAMANNA. Inoltre denunciava presunte contraddizioni nell'ordinanza di primo grado e l'assenza di condotte concrete riconducibili alla commissione di estorsioni o all'uso della forza intimidatrice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale distrettuale avesse motivato congruamente la sussistenza dei gravi indizi, richiamando: le intercettazioni (dialogo Moretto-Ieraci) che collegavano gli interlocutori all'organizzazione; precedenti elementi istruttori emersi nel procedimento "Libera Fortezza" che attestavano l'attività del LAMANNA nella gestione di rapporti estorsivi e nell'esercizio abusivo del credito; e fatti indicativi di un ruolo apicale e di stabile inserimento nell'organizzazione. La Corte ha ricordato che non può entrare nel merito della valutazione probatoria se non per verificare l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione; ha inoltre affermato la possibilità, nei limiti di legge, di utilizzare atti provenienti da altri procedimenti acquisiti secondo gli artt. 117 e 371 c.p.p. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie incolpata: la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e ha attribuito un ruolo apicale al LAMANNA nella fase di gravità indiziaria.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per i limiti del motivo di impugnazione; la Corte segnala che la censura che equivale a mera valutazione di merito è inammissibile in Cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa in tema di motivazione e prova; la Corte ha verificato la congruità e la logicità della motivazione nel provvedimento impugnato.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa (sulla valutazione degli elementi di prova); la Corte ha comunque ritenuto legittima la valutazione adottata dal Tribunale distrettuale.
artt. 117 e 371 cod. proc. pen.
Consentono l'acquisizione di atti e documenti provenienti da altri procedimenti: la Corte ha ammesso l'utilizzo degli atti del procedimento "Libera Fortezza" come elementi utili alla valutazione della gravità indiziaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti processuali collegati all'esito del ricorso: la Corte ha disposto l'invio degli atti alla Cancelleria per le previste comunicazioni/adempimenti.
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137 conv. L. 18/12/2020, n.176
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale in sede di Cassazione; norma procedurale eccezionale collegata a misure emergenziali.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito: il controllo è limitato alla verifica di legittimità, logica e congruità della motivazione e all'assenza di illogicità manifeste.
- Per ritenere sussistenti i gravi indizi in materia di associazione mafiosa, il giudice può valorizzare elementi convergenti anche tratti da atti di altri procedimenti, se acquisiti regolarmente ai sensi degli artt. 117 e 371 c.p.p.
- Le riferite dichiarazioni di terzi in intercettazioni possono assumere rilievo probatorio se inserite in un quadro fattuale coerente e integrate da altri elementi che indicano l'effettivo contributo dell'indagato all'organizzazione.
- La mera parentela o affinità con soggetti apicali non è di per sé prova di partecipazione all'associazione mafiosa: serve evidenza di condotte concrete e di un contributo al programma criminoso.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare vizi giuridici o illogicità manifeste nella motivazione; offerte difensive che si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito sono inammissibili.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e all'ammenda (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio di sanzioni prima di proporre impugnazioni temerarie.
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