Cassazione Penale, Ordinanza n. 15994/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in tentato furto aggravato. Ha dedotto quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando che i giudici di merito avrebbero mal valutato gli elementi probatori; 2) nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, assumendo un vizio delle notifiche processuali; 3) censura alla motivazione sulla responsabilità, sostanzialmente riproponendo le doglianze già formulate in appello; 4) vizio di motivazione sulla configurabilità del tentato furto e sulla insussistenza della circostanza aggravante, ancora una volta reiterando contestazioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il quarto motivo mere censure di fatto non deducibili in sede di legittimità e riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito; il terzo motivo è stato reputato non specifico, perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente escluso il vizio di notifica, rilevando che la conoscenza del processo era già stata assicurata dall'avvenuta notifica all'imputato dell'ordinanza di sospensione e del decreto di citazione e che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio rendeva valide le notifiche successive, senza che la successiva nomina di un difensore di fiducia imponesse nuove notifiche. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 609 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel contesto delle notifiche del decreto di citazione e della ripresa del processo; la Corte ha ribadito che, una volta assicurata la conoscenza del processo, l'elezione di domicilio consente la validità delle notifiche successive.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rilettura del compendio probatorio o in contestazioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; la semplice reiterazione delle doglianze già svolte nei gradi di merito è inammissibile per difetto di specificità.
- Il travisamento della prova non può essere prospettato come una diversa interpretazione del significato degli elementi probatori, specie se costruito su un quadro parziale o incompleto delle risultanze processuali.
- Quando la conoscenza del processo sia stata già assicurata mediante rituale notifica dell'ordinanza e del decreto di citazione, l'elezione di domicilio dell'imputato rende valide le notifiche successive; la successiva nomina di un difensore di fiducia non comporta, di per sé, un nuovo obbligo di notifica a carico dell'ufficio.
- Nel giudizio di cassazione, la manifesta infondatezza o la non specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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