Sentenza n. 1086/2026 - Bologna, Sezione 1
per la condanna - dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in qualità di gestore del Servizio Edilizia per conto del Comune di Conselice (RA), al rimborso in favore della S.I.TEC s.r.l., per il mancato ritiro del permesso a costruire, delle somme a titolo di oneri di costruzione di cui alle PE 171/2009 e PE 27/2012, quantificabili in € 52.377,77, di cui € 51.446,93 a titolo di sorte capitale ed € 930,84, a titolo di interessi legali già calcolati dalla data del 09/04/2015 e fino alla data odierna (calcolati al tasso legale senza capitalizzazione alcuna) nonché al pagamento degli interessi legali maturandi dalla domanda al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito sulla richiesta di restituzione dei contributi di costruzione versati per permessi di costruire non utilizzati
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento della non debenza e la restituzione delle somme versate in relazione a due permessi di costruire, deducendo che le opere autorizzate non erano mai state realizzate e che il titolo edilizio non era stato ritirato né utilizzato. La richiesta amministrativa di rimborso era rimasta inevasa. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che i permessi erano stati rilasciati alla società dante causa e che una compravendita dell'immobile, in assenza di voltura del titolo, non attribuiva alla società acquirente il diritto alla restituzione delle somme pagate dalla dante causa. La ricorrente chiedeva il rimborso sia delle somme versate direttamente sia di quelle originariamente corrisposte dalla società venditrice. È stata inoltre contestata dall'Amministrazione la mancata effettuazione delle verifiche antimafia.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha riconosciuto che il contributo di costruzione è dovuto in rapporto al concreto esercizio della facoltà edificatoria e che, in caso di mancato utilizzo del permesso di costruire, il Comune deve restituire le somme percepite, poiché il pagamento è divenuto privo della causa originaria. Tuttavia, quanto alle somme pagate dalla società dante causa, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di una cessione del credito restitutorio nell'atto di compravendita; pertanto, non è legittimata a chiederne il rimborso, poiché l'azione di ripetizione dell'indebito spetta al soggetto che ha effettuato il pagamento. La ricorrente è invece legittimata a ottenere la restituzione delle somme versate direttamente da essa. Il rimborso deve essere eseguito con gli interessi legali dalla messa in mora, previo espletamento, a cura dell'Amministrazione, delle verifiche antimafia previste dal d.lgs. 159/2011. L'eccezione relativa alla mancata verifica antimafia non impedisce il riconoscimento del diritto, trattandosi di adempimento posto a carico dell'Amministrazione procedente. L'Unione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, la legittimazione attiva e passiva spettano solo al solvens e all'accipiens
Il diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate spetta, in via ordinaria, al soggetto che ha effettuato il pagamento; la titolarità del permesso edilizio non trasferisce di per sé la legittimazione attiva all'azione restitutoria.
art. 2041 c.c.
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di restituire somme percepite senza causa, in caso di mancato utilizzo del titolo edilizio.
d.lgs. 159/2011
Le verifiche antimafia devono essere espletate dall'Amministrazione procedente prima della restituzione, senza costituire un ostacolo al riconoscimento del diritto al rimborso.
Massime di principio
- Il contributo di costruzione è collegato al concreto esercizio della facoltà edificatoria; se il permesso di costruire non viene utilizzato, integralmente o parzialmente, il Comune deve restituire rispettivamente l'intero contributo o la quota riferibile alle opere non realizzate.
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito relativa a somme versate per un titolo edilizio, la legittimazione attiva spetta al soggetto che ha effettuato il pagamento; la titolarità o l'acquisto dell'immobile e l'ambulatorietà del titolo edilizio non trasferiscono automaticamente il diritto restitutorio.
- Il diritto alla restituzione delle somme versate da un dante causa può essere fatto valere dall'avente causa soltanto se il credito restitutorio è stato validamente ceduto o comunque trasferito.
- Le verifiche antimafia eventualmente necessarie per procedere alla restituzione di somme da parte di un ente pubblico costituiscono un adempimento a carico dell'Amministrazione procedente e non escludono, di per sé, il diritto del privato al rimborso.
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