Cassazione Penale, Sentenza n. 40468/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/04/2025 che ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze penali che hanno condannato Merendino per partecipazione ad associazione mafiosa (Cosa Nostra) e reati connessi. Il ricorrente deduceva che il Giudice non avesse considerato elementi indicativi di un unico disegno criminoso (identità dei reati, appartenenza alla stessa famiglia mafiosa di Misilmeri, contiguità temporale, medesimo movente, analogia del modus operandi) e censurava, con riferimento all'art. 81 c.p., la valutazione negativa fondata sulla diversa collocazione temporale dei fatti, sostenendo invece la stabile appartenenza all'organizzazione e la condivisione del programma criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato la decisione del Giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto non sussistente un'unica preventiva ideazione dei fatti oggetto delle due sentenze, richiamando e applicando i consolidati principi giurisprudenziali in materia di reato continuato: è necessaria la prova, tramite indici esteriori significativi, che al momento del primo fatto fossero già previste almeno in linea generale le condotte successive. Nel caso di specie il Tribunale aveva motivatamente valorizzato la lunga distanza temporale fra le condotte, il mutamento della compagine associativa determinato dalla faida tra clan (Lo Bianco vs Sciarabba) e il periodo di detenzione interposto (1997-2002) come elementi incompatibili con un "disegno criminoso" unitario. La Corte ha ritenuto la motivazione del G.E. adeguata e insindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla continuazione: la sentenza applica il principio secondo cui la continuazione presuppone un 'unico disegno criminoso' antecedente al primo fatto e richiede valutazione degli indici esteriori che ne dimostrino l'unità.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Norma che configura l'associazione mafiosa: i reati contestati nelle pronunce richiedono valutazioni specifiche sulla natura e continuità dei sodalizi ai fini dell'eventuale riconoscimento della continuazione.
legge 895/1967, art. 2
Normativa di riferimento richiamata insieme all'art. 416-bis per qualificare profili della criminalità organizzata; nella sentenza serve a collocare le condotte nel quadro delle fattispecie di stampo mafioso.
art. 629 cod. pen.
Riferimento al reato contestato come reato "fine" in una delle sentenze; la Corte ricorda che per riconoscere la continuazione tra reato associativo e reati-fine occorre che tali reati fossero programmati, almeno in linea di massima, al momento dell'ingresso nell'associazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e SS. SS. citate)
Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008; Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017; e altre pronunce richiamate nella motivazione
Principi applicati: il "disegno criminoso" deve risultare da indici esteriori significativi (contiguità spazio-temporale, identità soggetti, analogia del modus operandi, unità del contesto e della spinta a delinquere); la continuazione non si identifica con una generica scelta di vita criminale; la valutazione del giudice di merito è insindacabile se adeguatamente motivata; in caso di appartenenza a più sodalizi è necessaria specifica indagine sulla natura, operatività e continuità delle organizzazioni.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario che, al momento del primo reato, esistesse già un "unico disegno criminoso" che prevedeva, almeno nelle sue linee essenziali, i reati successivi; ciò si prova tramite indici esteriori significativi.
- I principali indici favorevoli alla continuazione sono: contiguità spazio-temporale degli episodi, identità o costante compartecipazione dei soggetti, omogeneità della natura dei reati, analogia del modus operandi e unità del contesto o della spinta a delinquere.
- La mera ricorrenza di reati dello stesso tipo, l'abitualità a delinquere o la semplice appartenenza a una stessa area territoriale non sono di per sé sufficienti a qualificare la continuazione.
- Quando il soggetto è ritenuto appartenente a più sodalizi (anche se simili o collegati), occorre un'indagine specifica sulla natura, sull'operatività e sulla continuità delle organizzazioni per valutare se fosse presente un unico momento deliberativo.
- Lunga distanza temporale, periodi di detenzione interposti e cambiamenti significativi nella compagine organizzativa (es. faide, sostituzioni di capi/clan) sono elementi ostativi al riconoscimento della continuità di un medesimo progetto criminoso.
- In sede di esecuzione, come in sede di cognizione, il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione degli indici; le valutazioni di fatto fondate su motivazione congrua non sono sindacabili in Cassazione.
- Tra reato associativo e reati-fine, la continuazione può sussistere solo se i reati-fine erano programmati, almeno in linea di massima, al momento dell'ingresso nell'associazione.
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