Cassazione Civile, Sentenza n. 23581/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Germed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione promossa da Biopharma. L'opposizione all'esecuzione era fondata sul fatto che, a seguito della cassazione parziale della Corte di legittimità (che aveva accolto alcuni motivi e rinviato), il titolo esecutivo (la sentenza n. 2171/2015 della Corte d'appello di Roma) sarebbe venuto meno in tutta la sua efficacia, rendendo insussistente il precetto notificato da Biopharma per il pagamento di somme a titolo di risarcimento. In particolare Germed sosteneva che l'intero capo di condanna ai danni (contrassegnato con la lettera b) fosse stato travolto dalla cassazione e denunciava violazioni di norme processuali e sostanziali (artt. 336, 474, 615 c.p.c.; artt. 1223 e 1453 c.c.), nonché il difetto assoluto del titolo esecutivo e il superamento dei limiti di cognizione del giudice dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'opposizione all'esecuzione (e il giudice dell'esecuzione) abbia il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo giudiziale mediante una lettura unitaria di dispositivo e motivazione. Nel caso concreto la sentenza di merito impugnata ha correttamente distinto le singole pretese risarcitorie relative a sei rapporti contrattuali distinti e ha collegato la cassazione della Corte di legittimità soltanto ai due rapporti oggetto dei motivi accolti (cessione dossier Amoxicillina+Clavulanico e ordinativo benzilpenicilline). Di conseguenza le altre statuizioni risarcitorie, specificamente individuate nella parte motiva della sentenza n. 2171/2015, sono rimaste efficaci e idonee a fondare l'esecuzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e ad un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 336 cod. proc. civ.
Riferito al 'effetto espansivo' della cassazione: la Corte ha ritenuto che l'effetto caducatorio della cassazione debba essere ricostruito in base all'oggetto dei motivi accolti e alla motivazione della sentenza impugnata, non operate in astratto sul 'capo' senza considerare la parte motiva.
art. 474 cod. proc. civ.
Norma sul titolo esecutivo. La Corte ha confermato che la valutazione dell'esistenza e della portata del titolo esecutivo giudiziale richiede interpretazione unitaria del provvedimento, e che parti della sentenza non travolte dalla cassazione possono conservare efficacia esecutiva.
art. 615 cod. proc. civ.
Disciplina dell'opposizione all'esecuzione: il giudice dell'opposizione ha competenza per interpretare il titolo e accertarne la portata, entro i limiti della cognizione consentita (senza rinnovare il merito), e la Corte ha ritenuto regolare l'attività interpretativa svolta dal giudice di merito.
art. 1223 cod. civ.
Rif. al risarcimento del danno: la ricorrente richiamava la compensazione o recupero di disponibilità (dossier), ma la Corte ha ritenuto irrilevante rispetto alla lettura unitiva del titolo e alla individuazione delle singole poste risarcitorie non travolte dalla cassazione.
art. 1453 cod. civ.
Riferimento alla risoluzione per inadempimento: la Corte ha preso atto che le domande di risoluzione e risarcimento erano relative a rapporti distinti, con autonoma causae petendi, per cui la cassazione parziale non estingue automaticamente tutte le statuizioni collegate.
art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.
Riferimento alle memorie e all'istruttoria in Cassazione: la Corte ha proceduto alla trattazione in udienza pubblica anche dopo le memorie ex art. 380-bis e ha valutato le deduzioni delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disposto relativo al contributo unificato: la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando una sentenza è il risultato di plurime domande cumulate (più rapporti o singole azioni autonome), la cassazione può investire solo alcune di queste: è necessario esaminare la motivazione della Cassazione per capire quali statuizioni siano effettivamente travolte.
- Il giudice dell'esecuzione / dell'opposizione all'esecuzione ha il potere di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale mediante lettura unitaria di dispositivo e parte motiva, per determinarne la portata precettiva; tale interpretazione, se non viziata da carenze motivazionali, non è sindacabile in sede di legittimità come fatto.
- Non si può dedurre automaticamente la perdita di efficacia esecutiva dell'intera sentenza per effetto di una cassazione parziale: va verificata l'autonomia delle singole pretese e se le statuizioni residue costituiscono titoli esecutivi a sé stanti.
- In presenza di una cassazione con rinvio che accoglie solo alcuni motivi, il debitore opponente all'esecuzione deve dimostrare che la cassazione ha colpito espressamente e senza possibilità di lettura alternativa l'intero capo esecutivo; altrimenti l'esecuzione sulle altre poste può proseguire.
- Nell'opposizione all'esecuzione il contraddittorio deve concentrarsi sull'interpretazione del titolo e su eventuali vizi motivazionali dell'interpretazione fatta dal giudice dell'esecuzione; non è ammessa una nuova decisione sul merito delle pretese già giudicate salvo vizio di motivazione.
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