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Ordinanza

Ordinanza n. 273/2026 - Lecce, Sezione 3

per la liquidazione del compenso del Commissario ad acta nominato a seguito della sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III n. 1045 del 31.08.2023, pubblicata in data 31 ottobre 2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe per l’ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 38 del 17 gennaio 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - III^ Sezione di Lecce, munita di formula esecutiva apposta in data 7 febbraio 2022 e notificata al procuratore costituito del Comune di Arnesano, avv. Alberto Maria Durante, in data 17 febbraio 2022, nonché direttamente al Comune di Arnesano in data 18 febbraio 2022.

Giustizia amministrativa202201402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo alla restituzione e riduzione in pristino di un terreno, ovvero all’eventuale acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza che aveva condannato il Comune alla restituzione del terreno, previa riduzione in pristino, salva l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, nonché al pagamento delle spese di giudizio. Persistendo l’inadempimento comunale, il TAR ha nominato un Commissario ad acta, successivamente prorogandone il termine. Il Commissario ha riferito di avere completato l’incarico mediante l’adozione di un decreto di acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile e corresponsione ai proprietari di complessivi euro 31.360,50 a titolo di indennità di esproprio e indennità accessorie. Ha quindi chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto dimostrato l’adempimento dell’incarico commissariale e, considerata la complessità dell’attività svolta, ha accolto l’istanza di liquidazione. Ai sensi del d.P.R. 115/2002 e degli artt. 1 e 2 del d.m. 30 maggio 2002, ha liquidato al Commissario ad acta il compenso complessivo di euro 2.500,00, oltre contributo previdenziale e altri accessori di legge ove dovuti. Il pagamento è stato posto a carico del Comune di Arnesano, al quale è stato ordinato di corrispondere immediatamente la somma al Commissario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’incidente di esecuzione e della nomina del Commissario ad acta per l’attuazione del giudicato.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Consente all’amministrazione, in alternativa alla restituzione del bene, di adottare un provvedimento di acquisizione sanante; nel caso concreto il Commissario ha adottato il decreto di acquisizione dell’area al patrimonio comunale.

  • d.P.R. 115/2002

    Costituisce, insieme al d.m. 30 maggio 2002, il riferimento normativo per la liquidazione del compenso del Commissario ad acta.

  • artt. 1 e 2 d.m. 30 maggio 2002

    Prevedono i criteri applicati dal Collegio per determinare il compenso spettante al Commissario ad acta in relazione all’attività espletata e alla sua complessità.

Massime di principio

  • Quando il Commissario ad acta documenta di avere integralmente eseguito l’incarico conferitogli per l’attuazione di un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può liquidarne il compenso sulla base del d.P.R. 115/2002 e del d.m. 30 maggio 2002.
  • La liquidazione del compenso del Commissario ad acta deve tenere conto della complessità dell’attività concretamente svolta ed è posta a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente al giudicato.
  • Nell’esecuzione di una sentenza che impone la restituzione di un bene, l’amministrazione può adempiere anche mediante l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, se tale alternativa è prevista dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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