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Sentenza

Sentenza n. 455/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 47 del 7 ottobre 2024 del Tribunale di Lanusei - Sezione Lavoro, notificata il 9 ottobre 2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanusei - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla docente euro 2.000,00, oltre interessi, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 47 del 7 ottobre 2024 del Tribunale di Lanusei - Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto sino all'accredito, mediante le modalità previste per la Carta elettronica del docente, nonché alla rifusione delle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza l'Amministrazione ha liquidato le spese legali, eseguendo quindi solo parzialmente il giudicato, ma non ha provveduto al riconoscimento e all'accredito del capitale dovuto. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l'Amministrazione, senza fornire indicazioni utili circa una tempestiva esecuzione integrale. La ricorrente ha pertanto domandato la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l'adempimento sostitutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte del giudicato relativa alle spese legali, mentre restava ineseguita la statuizione concernente il capitale di euro 2.000,00, oltre agli interessi legali e alle modalità di accredito sulla Carta elettronica del docente. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell'Ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per eseguire la parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di definire il giudizio di ottemperanza e di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamato quale base normativa del riconoscimento e dell'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione parziale del giudicato non preclude l'accertamento della mancata ottemperanza per la parte residua, che può essere fatta valere limitatamente agli obblighi ancora ineseguiti.
  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una statuizione irrevocabile avente contenuto puntuale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva e assegnargli un termine perentorio o comunque congruo.
  • La liquidazione delle spese processuali non integra l'integrale esecuzione di un giudicato che imponga anche il pagamento del capitale, degli interessi e delle ulteriori modalità esecutive specificamente stabilite.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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