Ordinanza n. 121/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto prefettizio prot n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui l’Ufficio Territoriale del Governo ha vietato all’odierno ricorrente di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere nonché con cui è stata, conseguentemente, disposta la revoca del libretto di porto d’armi per difesa personale n. -OMISSIS- e la relativa Licenza di Guardia particolare giurata, titoli rilasciati in data -OMISSIS-; - della nota del -OMISSIS-, citata nel provvedimento impugnato, con cui il Comando Stazione Carabinieri di San Filippo di Marsala ha proposto la revoca del porto d’armi per la difesa personale e l’emissione del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni nei confronti del ricorrente; - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, citata nel provvedimento impugnato, con la quale la Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze comunica che a carico del ricorrente risultano segnalazioni per lesioni personali, diffamazione, minaccia, calunnia e maltrattamenti in famiglia; - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ha confermato “la grave, prolungata e attuale situazione di conflittualità, tra il signor -OMISSIS- -OMISSIS-e la signora -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-; ove occorresse, della Circolare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione generale del Dipartimento; di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 5\2\2026 del Decreto prefettizio prot n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, adottato con il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che gli vietava di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e disponeva conseguentemente la revoca del libretto di porto d’armi per difesa personale e della licenza di guardia particolare giurata. Sono stati inoltre contestati gli atti istruttori richiamati nel decreto, tra cui la proposta del Comando Stazione Carabinieri, una nota della Questura relativa a segnalazioni per lesioni personali, diffamazione, minaccia, calunnia e maltrattamenti in famiglia, nonché una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri concernente una situazione di grave, prolungata e attuale conflittualità familiare. Il provvedimento originario è stato annullato in autotutela dall’Amministrazione ed è stato sostituito da un nuovo divieto, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del nuovo provvedimento, rilevando che esso si fondava sostanzialmente sugli stessi elementi già posti a base dell’atto annullato e che non considerava adeguatamente il decreto di archiviazione della Procura della Repubblica di Trapani, che aveva escluso di attribuirgli i fatti contestati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso per motivi aggiunti fosse suscettibile di positivo apprezzamento, poiché il nuovo divieto di detenzione appariva fondato sugli stessi elementi contenuti nel provvedimento precedente, annullato in autotutela, con la sola aggiunta del riferimento a una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani. Tale nota, tuttavia, non prendeva in considerazione gli elementi risultanti dal decreto di archiviazione della Procura della Repubblica di Trapani, che aveva espressamente escluso di attribuire al ricorrente i fatti contestati. Il periculum in mora è stato ravvisato nella stretta correlazione tra la detenzione dell’arma e l’attività professionale di guardia particolare giurata. Il giudice ha quindi sospeso il nuovo divieto di detenzione impugnato con i motivi aggiunti e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 14 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando un nuovo provvedimento amministrativo, adottato dopo l’annullamento in autotutela dell’atto originario, si fondi sostanzialmente sui medesimi elementi già utilizzati, senza un’adeguata rivalutazione degli elementi sopravvenuti o comunque rilevanti emersi nel frattempo.
- Un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi deve considerare gli elementi favorevoli risultanti da un decreto di archiviazione penale quando questi incidano sull’attribuibilità dei fatti posti a fondamento della valutazione di pericolosità; la loro omissione può compromettere la plausibilità della legittimità dell’atto.
- Il periculum in mora sussiste quando l’immediata efficacia del divieto di detenzione di armi incide direttamente sull’esercizio della professione di guardia particolare giurata, per la quale la disponibilità dell’arma costituisce elemento strettamente correlato all’attività lavorativa.
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