Sentenza n. 228/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4721/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e condannato il Ministero all’accredito delle relative somme
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 4721/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto dei ricorrenti alla Carta Docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo, e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione degli importi spettanti, oltre agli accessori previsti. L’amministrazione non ha dato integrale esecuzione al titolo. I ricorrenti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza civile, provvedendo al pagamento delle spettanze rivendicate entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire in via sostitutiva il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione. Il compenso sarà determinato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il relativo termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuisce al giudice il potere di ordinare all’amministrazione l’adempimento, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il suo termine, decorrente dalla notificazione del titolo, deve essere inutilmente decorso affinché possa essere proposta l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione per il pagamento delle somme dovute.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per i decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente al compenso del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la Carta Docente quale beneficio destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, con importo annuo pari a 500 euro secondo il titolo esecutivo.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e le relative spese; sono richiamati in particolare gli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico di commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, purché l’inadempimento risulti documentalmente provato.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sul compenso del commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- Quando il compenso del commissario ad acta è soggetto a un termine di decadenza per la presentazione della parcella, il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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