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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38247/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (15/04/2025) relativo al pubblico esercizio "La dolce vita", intestato alla ricorrente, indagata per il reato di cui all'art. 512-bis c.p. in concorso con il compagno e altri. Il ricorso lamentava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: in particolare contestava la valutazione negativa del fumus da parte del Tribunale, ritenuta basata su congetture circa la lecita provenienza del denaro impiegato per l'acquisto del locale; criticava la presunta brevità e parzialità della motivazione e l'eccesso di sindacato del giudice del riesame, che avrebbe oltrepassato i limiti di una verifica sommaria tipica della fase cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato per un motivo non consentito: il Procuratore ha in realtà impugnato il merito e la ricostruzione fattuale della decisione del Tribunale (vizio motivazionale/critica di merito), mentre il ricorso in Cassazione avverso ordinanze sul sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse sufficiente nei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e che il Tribunale non avesse "invaso il merito": il giudice del riesame può valutare il fumus tenendo conto delle concrete risultanze e dei documenti prodotti dalle parti, pur senza anticipare un giudizio definitivo sulla responsabilità; per il fumus sono richiesti indizi sufficienti (serietà degli indizi) e non i gravi indizi di colpevolezza. Conseguenza pratica: l'annullamento del sequestro disposto dal Tribunale di Trento è stato confermato per effetto dell'inammissibilità del ricorso; prevale la decisione di riesame.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    indica la fattispecie penale per la quale la ricorrente era indagata; citato come titolo di accusa ma non oggetto di specifica interpretazione ermeneutica nella decisione impugnata

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    norma richiamata per ricordare che il sequestro preventivo richiede, tra i presupposti, il fumus commissi delicti; la Corte conferma che il giudice del riesame deve valutare il fumus sulle concrete risultanze, con motivazione anche sommaria ma coerente

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione

    articolo invocato dal ricorrente come base del motivo; la Corte osserva che il motivo, pur rubricato come violazione di legge, attacca in realtà il merito e la motivazione del giudice del merito, e dunque non rientra nelle censure ammissibili

  • art. 325 c.p.p.

    ricorso in Cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo

    richiama il principio che il ricorso in Cassazione contro ordinanze cautelari è ammesso soltanto per violazione di legge (errores in iudicando o in procedendo): non è consentito un riesame di merito

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    trattazione in camera di consiglio

    richiamati per motivare la trattazione in camera di consiglio senza le parti in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004 (Bevilacqua) e Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023 (De Laurentiis)

    richiamate nella motivazione

    la Corte richiama orientamenti secondo cui il difetto di motivazione può integrare violazione di legge solo se l'apparato argomentativo manca del tutto o è privo dei requisiti minimi; inoltre precisa il contenuto della valutazione del fumus da parte del giudice del riesame (serietà degli indizi, non gravi indizi di colpevolezza)

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze relative a sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p. e art. 606 c.p.p.); non è possibile usare la Cassazione per rinnovare una critica sul merito o per proporre una diversa ricostruzione fattuale.
  • La carenza motivazionale è censurabile in Cassazione solo se la motivazione manca del tutto o è priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza; critiche di brevità o disaccordo sulle conclusioni del giudice del merito sono, di regola, questioni di merito non sindacabili in Cassazione.
  • Il giudice del riesame (Tribunale della cautela) deve valutare il fumus commissi delicti sulle risultanze concrete e può tenere conto anche della documentazione prodotta dalla difesa; la valutazione può essere sommaria ma deve indicare ragioni comprensibili e non può anticipare un giudizio definitivo sulla responsabilità.
  • Per integrare il fumus non sono richiesti "gravi indizi di colpevolezza", ma indizi sufficienti e di serietà; pertanto un riesame che ridimensiona il fumus in presenza di elementi difensivi documentati non configura automaticamente un "eccesso" di sindacato.
  • In casi analoghi, chi impugna dovrebbe formulare censure precise di illegittimità di diritto o di nullità procedurale, evitando motivi che si traducano in una mera rivalutazione del quadro probatorio o in ricostruzioni alternative dei fatti.

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