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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33912/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza con cui il Giudice di pace aveva convalidato la richiesta del Questore di trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri per il tempo strettamente necessario. Ha denunciato, come unico motivo, falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che l'udienza si fosse svolta senza la presenza di un mediatore nella lingua urdu, unica da lui conosciuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che dal verbale d'udienza risultava che il ricorrente era di lingua urdu ma conosceva abbastanza bene italiano e inglese; risultava inoltre la nomina di una mediatrice culturale come interprete in lingua inglese e la dichiarazione della Questura secondo cui il ricorrente aveva indicato nel foglio notizie la lingua inglese come preferita per le notificazioni. Poiché l'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 consente la comunicazione degli atti anche in una lingua conosciuta dall'interessato e, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, la Corte ha escluso la violazione denunciata e ha rigettato il ricorso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    La comunicazione degli atti del procedimento di espulsione deve avvenire in una lingua conosciuta dall'interessato; ove ciò non sia possibile, è ammessa la comunicazione in francese, inglese o spagnolo. La mancata presenza di un mediatore nella lingua urdu non integra di per sé violazione se l'interessato conosce l'inglese e ha indicato tale lingua per le notificazioni.

  • art. 24 Cost.

    È evocato come parametro di difesa, ma la Corte non ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di espulsione e nelle relative fasi di convalida, la garanzia linguistica è soddisfatta quando gli atti e l'udienza si svolgano in una lingua effettivamente conosciuta dall'interessato o, in via subordinata, in una delle lingue indicate dalla norma speciale.
  • La dedotta violazione del diritto di difesa per assenza di interprete nella lingua madre non è fondata se dal verbale risulta che lo straniero comprende anche un'altra lingua idonea, che sia stata effettivamente utilizzata con l'ausilio di un interprete.
  • Ai fini della validità della comunicazione degli atti rileva anche la scelta linguistica espressa dall'interessato nel foglio notizie o in atti equivalenti, ove coerente con la lingua effettivamente conosciuta.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione della disciplina linguistica va confutata verificando il contenuto del verbale e degli atti del procedimento, dai quali può emergere l'assenza di qualsiasi lesione concreta del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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