Sentenza del 20/01/2017 n. 1505 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, contestando che fosse stata dichiarata inammissibile l'impugnazione della comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Secondo il ricorrente, tale comunicazione contiene una specifica pretesa tributaria, con l'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche, e deve quindi essere considerata un atto autonomamente impugnabile. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione, omessa pronuncia e violazione delle norme processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo immediatamente impugnabile la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, quando essa porta a conoscenza del contribuente una concreta pretesa tributaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della pretesa fiscale.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 4
Avviso emesso a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 4
L'avviso o comunicazione emesso a seguito di controllo formale è autonomamente impugnabile quando espone una specifica pretesa tributaria, indicando le ragioni concrete e giuridiche della richiesta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha natura tassativa
Pur essendo tassativo l'elenco degli atti impugnabili, deve essere consentita l'impugnazione di ogni atto dell'amministrazione finanziaria che manifesti in modo concreto una pretesa tributaria definita.
Codice di procedura civile, art. 360
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
La norma individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, tra cui la violazione o falsa applicazione di legge e i vizi relativi all'esame e alla motivazione della decisione.
Codice di procedura civile, art. 115
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e all'omesso esame degli elementi rilevanti; la Corte non ha dovuto definire nel merito tali profili, avendo accolto il primo motivo.
Massime di principio
- Una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate non è necessariamente un semplice avviso informativo: se contiene una pretesa tributaria concreta, motivata e riferita a somme determinate o determinabili, può essere immediatamente impugnata.
- La forma dell'atto non è decisiva: anche un atto denominato comunicazione di irregolarità può avere natura sostanzialmente impositiva e risultare impugnabile.
- La tutela del contribuente consente di contestare la pretesa già al momento della sua prima manifestazione concreta, senza dover attendere necessariamente la successiva cartella di pagamento.
- L'accoglimento in Cassazione per un errore processuale comporta normalmente la cassazione con rinvio: il contribuente ottiene il riconoscimento del diritto a far esaminare il ricorso, ma non necessariamente la vittoria definitiva sulla debenza delle imposte.
- In casi analoghi è importante verificare tempestivamente il contenuto dell'atto, la sua motivazione e i termini per ricorrere, poiché la qualificazione formale attribuita dall'amministrazione non esclude da sola la sua impugnabilità.
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