Cassazione Penale, Sentenza n. 21127/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato il decreto denunciando violazione di legge (art. 111 Cost., art. 125 comma 3 c.p.p., art. 7 comma 1 d.lgs. 159/11), sostenendo che il Tribunale avrebbe basato la decisione su una valutazione parziale degli elementi acquisiti e che la motivazione è carente quanto all'attualità del giudizio di pericolosità, avendo omesso di esaminare la perizia medico-legale del dott. Cimini Giuseppe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso proposto come ricorso in appello, rilevando che, in materia di misure di prevenzione, avverso il decreto del Tribunale è esperibile ricorso alla Corte d'Appello e non direttamente alla Cassazione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila per la trattazione come appello, senza decidere sul merito delle censure relative alla pericolosità e alla perizia medico-legale.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Stabilisce che avverso il decreto pronunciato dal Tribunale è esperibile ricorso alla Corte d'Appello anche per il merito; la Cassazione è competente solo contro i decreti della Corte d'Appello, perciò il ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale deve essere qualificato come appello e trasmesso.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Consente la qualificazione del ricorso e la riclassificazione formale del ricorso per cassazione in appello quando i motivi attengono al merito, come è avvenuto nel caso.
art. 569 c.p.p.
La Corte osserva che non opera un'analoga previsione che permetta il 'ricorso per saltum' in materia di misure di prevenzione; dunque non è ammissibile il ricorso diretto in Cassazione contro il decreto del Tribunale.
art. 27 d.lgs. 159/2011
Combinato con l'art. 10 del d.lgs. 159/2011 contribuisce a escludere la possibilità di ricorso 'per saltum' in Cassazione contro le decisioni del Tribunale in materia di misure di prevenzione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un giudice e a una motivazione adeguata; la Corte non ha esaminato il merito della censura, avendo ritenuto l'impugnazione impropria per la sede.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Invocato dal ricorrente quale garanzia procedurale nell'accertamento delle misure; la Corte ha considerato la censura come attinente al merito e quindi riservata alla Corte d'Appello.
art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011
Richiamato per contestare la valutazione della pericolosità e la motivazione della misura; la Corte ha ritenuto che tale censura debba essere esaminata nel merito dall'organo competente (Corte d'Appello).
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione, avverso il decreto del Tribunale il rimedio è il ricorso alla Corte d'Appello; non è ammesso il ricorso diretto in Cassazione (no ricorso 'per saltum').
- Se viene proposto un ricorso per cassazione contro un decreto del Tribunale su questioni di merito, il giudice di legittimità lo qualificherà come appello e disporrà la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello.
- Le censure attinenti alla valutazione della pericolosità attuale o all'omessa valutazione di perizie (es. perizia medico-legale) sono questioni di merito che vanno discusse in sede di appello e non nella fase di cassazione quando proposta direttamente contro il Tribunale.
- Per ottenere efficace tutela è importante sollevare tempestivamente e con chiarezza l'omessa valutazione di elementi probatori rilevanti; in assenza di esame in sede competente, tali omissioni potranno essere rinnovate davanti alla Corte d'Appello.
- La motivazione delle misure di prevenzione deve essere completa e valutare tutti gli elementi probatori; contestazioni sulla carenza motivazionale non vengono decise dalla Cassazione quando il ricorso è impropriamente diretto contro il Tribunale.
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