Sentenza n. 2029/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 771/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1016/2024 del Tribunale di Busto Arsizio Sezione Lavoro, pubblicata in data 4.12.2024, notificata in pari data e passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che ordinava l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 771/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, della Carta elettronica del docente nella misura di euro 500,00 annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 2.000,00. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha provveduto tardivamente all'accredito delle somme. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito della somma dovuta ha realizzato il bene della vita perseguito con il giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha comunque posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'Amministrazione aveva adempiuto al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 122, legge n. 107/2015
Individua, insieme alla disciplina attuativa, le modalità del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Richiamato quale disciplina attuativa delle modalità di fruizione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e soddisfa il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di controversie seriali e standardizzate, il giudice può tener conto della ridotta complessità e della sostanziale ripetitività dell'attività difensiva.
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