Sentenza n. 10436/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento del decreto di rigetto n. 473 del 24 febbraio 2022, comunicato con prot. 4776 del 24 febbraio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 4, c.p.a.; in via alternativa/subordinata per violazione ed elusione del giudicato ex art. 31, comma 4, e 114, comma 4, lett. e), c.p.a. di cui alla sentenza TAR Lazio, sez. III-bis, n. 10971/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo professionale per l'insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva rigettato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità dell'atto per incompetenza ministeriale e per asserita estraneità della domanda di sostegno rispetto ai precedenti giudizi concernenti il riconoscimento della qualifica per la classe A-46. Ha inoltre dedotto la violazione e l'elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, il contrasto con il vincolo conformativo derivante dalle pronunce già rese, il difetto di valutazione del percorso formativo e delle competenze professionali acquisite all'estero, nonché violazioni procedimentali per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omesso preavviso di rigetto. È stata altresì contestata la comunicazione del decreto al difensore, ritenuto non domiciliatario, e richiamata l'esistenza di una pronuncia favorevole in una vicenda analoga. Il ricorrente aveva già ottenuto l'annullamento di un precedente diniego relativo alla classe A-46 e, in sede di ottemperanza, l'ordine rivolto al Ministero di provvedere; il Ministero aveva poi adottato distinti provvedimenti, disponendo misure compensative per la classe A-46 e rigettando la distinta domanda relativa al sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo in parte e ha annullato il decreto impugnato, limitatamente alla posizione del ricorrente, disponendo la rimessione dell'affare al Ministero per le ulteriori determinazioni. Ha escluso la violazione o elusione del giudicato, poiché il decreto impugnato riguardava la distinta domanda di riconoscimento per l'insegnamento di sostegno, mentre le precedenti pronunce concernevano la classe A-46. Ha tuttavia ritenuto illegittimo il rigetto nel merito. Richiamando i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il giudice ha stabilito che l'amministrazione non può respingere la domanda sulla sola base della mancata produzione dell'attestazione di competenza dell'autorità estera, ma deve verificare in concreto le competenze professionali e la formazione acquisite nel Paese d'origine, confrontandole con i requisiti della professione regolamentata in Italia. All'esito di tale comparazione, la formazione può risultare equivalente, integrabile mediante misure compensative oppure insufficiente e incompatibile; la scelta deve però essere preceduta da una valutazione sostanziale, omessa nel caso concreto. Tale valutazione spetta all'amministrazione e non può essere compiuta direttamente dal giudice. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per l'accoglimento parziale.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per ottenere l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto e per la dedotta violazione o elusione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione o elusione del giudicato.
art. 16, comma 1, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Costituisce la base normativa della domanda di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
direttiva 2005/36/CE
Impone di escludere un riconoscimento indiscriminato e acritico dei titoli esteri, ma non impedisce una valutazione della formazione secondo disposizioni più generali del TFUE e l'adozione estensiva di garanzie e misure compensative.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'amministrazione non può respingere la domanda sulla sola base della mancata produzione di un'attestazione formale dell'autorità estera, senza esaminare in concreto la formazione e le competenze professionali acquisite dal richiedente.
- Il riconoscimento di titoli professionali esteri non è automatico né può essere indiscriminatamente negato: l'amministrazione deve effettuare un esame comparativo concreto tra le conoscenze e qualifiche attestate dal titolo straniero e quelle richieste dall'ordinamento italiano per la professione regolamentata.
- Qualora dal confronto emerga una corrispondenza sostanziale, il titolo estero deve essere riconosciuto; qualora emergano lacune colmabili, l'amministrazione può subordinare il riconoscimento a misure compensative; solo l'incompatibilità o l'insufficienza non superabile della formazione può giustificare il rigetto.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione tecnica delle competenze professionali acquisite all'estero; quando tale valutazione sia stata omessa, deve annullare il diniego e rimettere l'affare all'autorità competente per una nuova determinazione.
- Non sussiste violazione o elusione del giudicato quando il nuovo provvedimento amministrativo riguarda una distinta domanda di riconoscimento professionale rispetto a quella esaminata nelle precedenti pronunce, anche se le domande sono riferite a titoli o classi di insegnamento collegati.
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