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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36972/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di un controllo fiscale relativo all'anno d'imposta 2005, l'Amministrazione finanziaria notificò alla società un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, venivano rettificati i redditi e l'imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, con irrogazione di sanzioni. La CTP rigettò il ricorso della società; la CTR accolse in parte l'appello, annullando le sanzioni. In Cassazione l'Agenzia propose ricorso principale con due motivi e la società resistette con controricorso e ricorso incidentale con sei motivi. Nelle more, la società dichiarò di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6, commi 12 e 13, del d.l. n. 119/2018, depositando la documentazione attestante istanza, importi dovuti e pagati. L'Agenzia riconobbe la validità della definizione e la regolarità del condono. La questione decisa dalla Corte è dunque stata l'effetto estintivo della definizione agevolata sul giudizio di legittimità e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria, anche in ragione del riconoscimento espresso dell'Agenzia delle entrate, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. n. 119/2018. Ha escluso altresì l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    "ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"

    richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo operato dall'Ufficio

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    "e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633"

    richiamato come base normativa della rettifica dell'imponibile ai fini IVA

  • art. 6, commi 12 e 13, d.l. n. 119/2018

    "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020..."; "in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020... il processo è dichiarato estinto"

    la presentazione della domanda e la regolarità dei versamenti determinano il perfezionamento della definizione e la conseguente estinzione del processo in difetto di istanza di trattazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "doppio" del contributo unificato

    non applicabile quando la causa estintiva sopravviene dopo la proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti provata la presentazione della dichiarazione e il regolare versamento di quanto dovuto, comporta l'estinzione del giudizio, salvo tempestiva istanza di trattazione della parte interessata.
  • Il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del processo anche sulla base del riconoscimento della regolarità della definizione da parte dell'amministrazione finanziaria.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale della procedura di condono.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la causa estintiva del processo interviene dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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