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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12515/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRES 2007, originata da un disallineamento tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato in relazione all’applicazione di norme antielusive su un immobile societario. In cassazione ha dedotto, con sei motivi, la nullità o illegittimità della notifica della cartella: notifica diretta via posta da parte dell’agente della riscossione senza soggetti abilitati, mancanza di relata di notifica, sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, omessa comunicazione preventiva dell’esito del controllo automatizzato, difetto di motivazione della cartella soprattutto quanto agli interessi, e erronea esclusione della disapplicazione delle norme antielusive ex art. 30 l. n. 724/1994 per asserita inagibilità dell’immobile, richiamando una perizia di parte. La contribuente sosteneva inoltre che la cartella avrebbe dovuto essere preceduta da avviso bonario e che la CTR avesse trascurato fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la notifica diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione a mezzo posta è valida e non richiede relata; perché non sussisteva nullità utile da far valere, essendo la cartella tempestivamente impugnata e decisa nel merito; e perché nel caso concreto non era necessario il previo avviso bonario, trattandosi di mera discrasia tra dichiarato e versato, senza incertezze rilevanti nella dichiarazione. Il quinto motivo è stato respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte: la cartella era sufficientemente motivata quanto al quantum richiesto sulla base della dichiarazione; la censura sugli interessi era generica e non si confrontava con la sentenza impugnata, fermo restando il principio delle Sezioni Unite sulla indicazione di importo, base normativa e decorrenza degli interessi quando la cartella sia il primo atto impositivo sugli stessi. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo giudizio di merito sull’inagibilità dell’immobile e sulla possibilità di produrre ricavi, precluso in cassazione anche per doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte ribadisce che l’agente della riscossione può notificare direttamente la cartella a mezzo del servizio postale.

  • art. 137 c.p.c.

    Non osta alla notifica diretta a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione nel caso esaminato.

  • art. 148 c.p.c.

    Nella notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione non è necessaria la relazione di notificazione.

  • art. 160 c.p.c.

    Il dedotto vizio della notifica è escluso alla luce della disciplina applicabile alla notificazione postale diretta.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione non è stata ravvisata; in ogni caso la tempestiva impugnazione e la decisione di merito escludono interesse a farla valere.

  • art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel caso concreto non era richiesto il previo avviso bonario perché la dichiarazione non presentava incertezze rilevanti e la pretesa derivava dalla mancata corresponsione dell’importo dovuto.

  • art. 54 bis d.P.R. n. 603 del 1972

    Richiamato come base del controllo automatizzato, insieme all’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, nel testo della cartella.

  • art. 6 l. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude la necessità dell’avviso bonario nel caso di specie.

  • art. 24 Cost.

    Norma evocata dalla ricorrente a sostegno della censura sul mancato previo contraddittorio, ma non accolta.

  • art. 27 Cost.

    Norma evocata dalla ricorrente a sostegno della censura sul mancato previo contraddittorio, ma non accolta.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    La Corte reputa sufficiente la motivazione della cartella quanto alla pretesa derivante dalla dichiarazione e, per la parte sugli interessi, dichiara la censura inammissibile per genericità.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato per la motivazione degli atti, ma ritenuto non violato nel caso concreto.

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    Le norme antielusive non sono state disapplicate; la censura è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a un riesame del fatto sull’inagibilità dell’immobile.

  • art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’inagibilità dell’immobile, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è precluso in presenza di doppia conforme, salvo diversa ricostruzione dei percorsi argomentativi, qui non dedotta né dimostrata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’agente della riscossione può notificare direttamente la cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, senza che sia necessaria l’intermediazione di soggetti abilitati diversi dall’ufficio notificante.
  • Nella notificazione diretta della cartella a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione non è necessaria la redazione della relata di notifica.
  • Se la cartella è stata tempestivamente impugnata e il giudice di merito ha deciso nel merito, il contribuente non ha interesse a far valere una dedotta nullità della notificazione che non abbia inciso concretamente sul diritto di difesa.
  • In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis, il previo avviso bonario non è dovuto quando non vi siano incertezze rilevanti nella dichiarazione e la cartella si limiti a pretendere quanto dichiarato ma non versato integralmente.
  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando la pretesa deriva in modo diretto e univoco dalla dichiarazione del contribuente e dalla evidenziata discrasia tra dichiarato e versato; non occorre un’ulteriore motivazione sugli elementi già desumibili dagli atti dichiarativi.
  • Se la cartella è il primo atto con cui vengono richiesti gli interessi, essa deve indicarne l’importo, la base normativa e la decorrenza; la censura che non si confronti specificamente con la decisione impugnata è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di merito su fatti già valutati dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme, salvo specifica deduzione della divergenza tra le motivazioni di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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