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Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 6092 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imprese farmaceutiche - Spese di pubblicità o di rappresentanza - Omaggi ai medici - Deducibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva confermato un avviso di accertamento relativo al 2003, con recupero di IRES, IVA e IRAP, sanzioni e interessi. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, la deducibilità delle spese promozionali e di rappresentanza sostenute per omaggi e iniziative rivolte ai medici, la deducibilità di una sanzione dell'Autorità garante della concorrenza, la competenza temporale di costi per lo smaltimento di medicinali, la deducibilità di compensi e alcuni profili IVA relativi all'omessa autofatturazione di servizi acquistati da un soggetto estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il dodicesimo, sedicesimo e diciassettesimo motivo, dichiarato inammissibili il tredicesimo e il quattordicesimo e rigettato tutti gli altri. Ha confermato l'indeducibilità, in via generale, delle spese sostenute per beni e servizi destinati ai medici, salvo vantaggi di valore trascurabile e collegati all'attività professionale, convegni scientifici brevi e riservati e campioni gratuiti ceduti nei limiti di legge. Ha inoltre confermato l'indeducibilità delle sanzioni antitrust e dell'IVA relativa a spese di rappresentanza. Ha invece ritenuto necessario riesaminare la competenza temporale dei costi di smaltimento, la motivazione sull'imponibilità territoriale dei servizi esteri e il diritto alla detrazione IVA in presenza di omessa autofatturazione, quando gli obblighi sostanziali risultino comunque provati. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, artt. 74, 75 e 108 (TUIR)

    Le spese di pubblicità sono dirette alla promozione di prodotti, marchi o servizi e all'incremento delle vendite; le spese di rappresentanza accrescono invece il prestigio e l'immagine dell'impresa senza una diretta aspettativa di aumento delle vendite.

  • D.Lgs. n. 541/1992, artt. 7, 11, 12 e 13

    Sono vietati premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegabili all'attività espletata dal medico o dal farmacista.

    Nel settore farmaceutico sono ammesse solo iniziative promozionali e informative conformi alla disciplina speciale: vantaggi realmente modesti e professionali, convegni scientifici brevi e a partecipazione limitata e campioni gratuiti ceduti ai medici autorizzati entro i limiti quantitativi previsti.

  • Direttiva 2001/83/CE, art. 94

    Conferma il divieto di incentivi ai professionisti sanitari, ammettendo soltanto vantaggi di valore trascurabile o coerenti con la prassi medica e farmaceutica.

  • Legge n. 289/2002, art. 2, comma 9

    Per il periodo considerato stabilisce l'indeducibilità dei costi per beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti allo scopo di agevolare la diffusione di medicinali o prodotti farmaceutici.

  • Legge n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis

    Prevede l'indeducibilità dei costi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 17, 19 e 19-bis.1

    L'IVA relativa alle spese di rappresentanza non è detraibile, salvo l'eccezione per beni di costo unitario entro il limite previsto dalla legge. Tuttavia, l'omissione di adempimenti formali, come l'autofatturazione o il reverse charge, non esclude automaticamente la detrazione se gli obblighi sostanziali sono dimostrati.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    Il principio di tutela dell'affidamento non consente di giustificare automaticamente violazioni tributarie già commesse sulla base di indicazioni contenute in un processo verbale; può rilevare soprattutto ai fini dell'esclusione delle sanzioni, quando ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nel settore farmaceutico, la deducibilità fiscale di omaggi e vantaggi destinati ai medici è eccezionale e richiede sia un collegamento concreto con l'attività professionale sia un valore realmente trascurabile.
  • La soglia di trascurabilità deve essere valutata considerando il valore complessivo dei vantaggi ricevuti da ciascun medico nell'intero periodo d'imposta, non il solo valore del singolo omaggio o della singola visita.
  • Convegni, congressi e ospitalità sono deducibili solo se prevale la finalità tecnico-scientifica: durata breve, partecipazione limitata e spese proporzionate alle esigenze dell'evento.
  • I campioni gratuiti di medicinali sono deducibili soltanto se destinati a medici autorizzati alla prescrizione e se sono rispettate tutte le formalità e i limiti quantitativi stabiliti dalla normativa.
  • Le sanzioni amministrative e antitrust non sono deducibili, poiché la deduzione ridurrebbe indirettamente l'efficacia afflittiva della sanzione trasformandola in un risparmio d'imposta.
  • Ai fini della competenza dei costi, un onere riferibile a un esercizio può essere imputato a quell'esercizio anche se documentato successivamente, purché divenga certo e precisamente determinato prima dell'approvazione del bilancio.
  • In materia IVA, gli errori formali non comportano automaticamente la perdita della detrazione: occorre verificare se l'operazione, la soggettività passiva e la destinazione a operazioni imponibili siano sostanzialmente provate e se il diritto sia stato esercitato nei termini.
  • Il giudice tributario deve motivare specificamente gli elementi fattuali decisivi, soprattutto quando deve stabilire il luogo di effettuazione di una prestazione transnazionale ai fini dell'IVA.

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