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Sentenza

Sentenza n. 14876/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - della deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 07/04/2023, con la quale l'Amministrazione Comunale si è determinata nel senso di confermare l'attualità e prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento dell'opera assoggettata al procedimento di acquisizione del decreto sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/01; - di ogni altro atto annesso, presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202309060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha confermato l'interesse pubblico al mantenimento di un marciapiede realizzato su aree private e ha demandato al dirigente l'avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune ha ritenuto attuale e prevalente l'interesse pubblico al mantenimento di un marciapiede realizzato nell'ambito della sistemazione e dell'ampliamento della sede stradale di Via Isonzo, disponendo l'avvio del procedimento di acquisizione sanante. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, incongruità, contraddittorietà, sproporzione e difetto di motivazione. In particolare, hanno contestato l'affermazione secondo cui il marciapiede sarebbe indispensabile per la percorrenza pedonale di Via Isonzo, sostenendo che sul lato opposto della strada esisterebbe spazio per il transito dei pedoni e che la presenza di una scuola renderebbe preferibile la realizzazione del marciapiede su quel lato, evitando attraversamenti pericolosi. Hanno inoltre lamentato l'assenza della motivazione rafforzata richiesta dall'art. 42-bis, con riguardo alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, alla comparazione con gli interessi dei proprietari e all'assenza di alternative ragionevoli. Infine, hanno rivendicato la restituzione delle aree, ovvero la verifica dei presupposti per l'eventuale acquisizione sanante con corresponsione dell'indennizzo e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima e per eventuali opere rimosse o necessarie. Il Comune ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio della trattazione congiunta con il separato giudizio proposto contro il provvedimento finale di acquisizione sanante, rilevando il carattere eccezionale del rinvio e la carenza di lesività della delibera impugnata. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La delibera della Giunta non costituisce il provvedimento definitivo di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ma un atto endoprocedimentale con cui l'amministrazione ha espresso una volontà interna e non definitiva sull'utilità dell'opera e ha demandato al dirigente l'avvio del procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti dell'acquisizione. Non essendo stata disposta con tale atto l'acquisizione della proprietà, la lesione della posizione dei ricorrenti non era immediata e avrebbe potuto derivare soltanto dal provvedimento conclusivo, già impugnato in separato giudizio. Il TAR ha ricordato che l'atto ex art. 42-bis deve contenere l'indicazione delle circostanze dell'indebita utilizzazione, la motivazione sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, la comparazione con gli interessi privati, l'assenza di alternative ragionevoli e la liquidazione dell'indennizzo; tali requisiti riguardano però il provvedimento acquisitivo finale. Ha inoltre richiamato la regola generale della non autonoma impugnabilità degli atti endoprocedimentali, derogabile solo per atti vincolanti, immediatamente lesivi o idonei a determinare un arresto procedimentale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Il provvedimento deve contenere l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio; deve essere specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative; nello stesso atto deve essere liquidato l'indennizzo.

    La disposizione disciplina un procedimento espropriativo semplificato nel quale il provvedimento finale di acquisizione o di imposizione di servitù assorbe la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio. I requisiti di motivazione e di liquidazione dell'indennizzo riguardano il provvedimento conclusivo, non il mero atto interno di avvio del procedimento.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    natura eccezionale delle ipotesi di rinvio della trattazione della causa

    Il rinvio della trattazione è misura eccezionale e non è stato ritenuto giustificato dalla connessione con un separato giudizio, anche in considerazione della carenza di lesività dell'atto impugnato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse

    Il Collegio ha sottoposto alle parti il profilo di inammissibilità derivante dall'assenza di immediata lesività della delibera impugnata.

Massime di principio

  • La deliberazione con cui un'amministrazione manifesta l'intenzione di procedere all'acquisizione sanante di un bene privato e dispone l'avvio del relativo procedimento, senza disporre l'acquisizione della proprietà, è un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività e non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse.
  • La lesione della posizione del proprietario, nell'ambito del procedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, si collega ordinariamente al provvedimento finale di acquisizione o di imposizione della servitù, che deve contenere la motivazione sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, la comparazione con gli interessi privati, l'esclusione di alternative ragionevoli e la liquidazione dell'indennizzo.
  • Gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili, salvo che abbiano natura vincolata e determinino inderogabilmente il contenuto dell'atto finale, comportino un arresto procedimentale o siano comunque immediatamente lesivi della sfera giuridica del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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