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Sentenza

Sentenza n. 290/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 66/2023 emessa e pubblicata il 28.02.2023 dal Tribunale di Udine, notificata e non impugnata e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza, prima della proposizione del ricorso, alla sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Udine, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 66/2023 del Tribunale di Udine, notificata, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso dell'udienza camerale ha dichiarato cessata la materia del contendere, riferendo che l'Amministrazione aveva infine ottemperato al giudicato. Ha comunque chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuta ottemperanza al giudicato. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, quantificate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il testo della disposizione non è riportato nella pronuncia.

    La norma è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'ottemperanza intervenuta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione ottempera al giudicato dopo la proposizione del ricorso per l'esecuzione, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, ma può porre le spese del giudizio a carico dell'amministrazione in ragione del comportamento processuale e dell'intervenuto adempimento tardivo.
  • L'adempimento del giudicato intervenuto nel corso del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese processuali e del contributo unificato, se la proposizione del ricorso si è resa necessaria dalla precedente inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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