Sentenza n. 2082/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza n. 211/2025 del Tribunale di Como, Sezione II Civile, depositata e resa pubblica il 27/05/2025, nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 800/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 27/05/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, in data 17/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 211/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como, Sezione civile, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con condanna dell'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro titolo equipollente e a corrispondere i relativi importi. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato e ha chiesto l'adozione degli atti necessari alla sua integrale esecuzione. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era stato rispettato e che l'inadempimento dell'amministrazione risultava documentato e non contestato. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura e consentendogli di operare direttamente o tramite funzionario delegato, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti. Il TAR ha escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La penalità di mora può essere applicata nel giudizio di ottemperanza, ma deve essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è passato in giudicato, il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso e l'inadempimento dell'amministrazione è documentato.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e deve essere esclusa quando, considerando il tempo trascorso e l'entità delle somme dovute, risulti manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →