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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04088/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia e per percosse. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge sostenendo la tardività della querela; la Corte ha rilevato che la questione non era stata devoluta con specifico motivo di appello e, inoltre, che la tardività della querela implica accertamenti di fatto non deducibili per la prima volta in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione di responsabilità penale; con il terzo ha censurato la valutazione della prova testimoniale del teste indicato nel provvedimento. La Corte ha ritenuto questi motivi manifestamente infondati perché diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto alle censure riferite al reato di percosse, la Corte ha osservato che si tratta di reato di competenza del giudice di pace e che, per tale ragione, opera il divieto di proporre in cassazione motivi per vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di devoluzione in appello e perché la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in cassazione; ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo perché miravano a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre evidenziato che, per il reato di competenza del giudice di pace, il vizio di motivazione non è deducibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base del capo di condanna confermato in appello.

  • art. 581 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come ulteriore capo di condanna confermato in appello; la Corte sottolinea che si tratta di reato di competenza del giudice di pace.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Per i reati di competenza del giudice di pace è preclusa la deduzione in cassazione di motivi fondati sul vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le questioni non devolute con specificità al giudice di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere prospettate questioni di diritto o di fatto che non siano state previamente devolute al giudice di appello con specificità, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di oggettiva impossibilità di deduzione precedente.
  • La tardività della querela, quando richieda accertamenti di fatto, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata tempestivamente eccepita nei gradi di merito.
  • Il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione delle prove o una nuova ricostruzione del fatto, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura del compendio probatorio in funzione di un diverso apprezzamento del merito.
  • Per i reati di competenza del giudice di pace opera una limitazione specifica alla deducibilità del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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