Sentenza n. 1338/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino, prot. P-TO/L/N/2024/110732 del 10 ottobre 2025, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente volta alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio in uno per lavoro subordinato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, richiamato nel provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, unitamente al parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino, deducendo l'illegittimità della valutazione negativa relativa alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro. Secondo quanto emerge dall'ordinanza cautelare richiamata nella sentenza, l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria più approfondita, considerando l'alternatività tra il parametro del reddito imponibile e quello del fatturato e la significativa evoluzione positiva della situazione economica e patrimoniale del datore di lavoro. Avrebbe inoltre dovuto valutare che il reddito del 2023 poteva derivare da investimenti. Il ricorrente aveva altresì rappresentato che la mancata produzione del permesso di soggiorno per motivi di studio non gli era imputabile, essendo dipesa dai ritardi dell'amministrazione nel rilascio del titolo.
La decisione
In sede cautelare il TAR aveva ritenuto necessario riaprire il procedimento in contraddittorio con l'interessato e concluderlo entro trenta giorni con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto della necessità di valutare alternativamente reddito imponibile e fatturato, nonché della situazione economico-patrimoniale del datore di lavoro e della non imputabilità al ricorrente della mancata produzione del permesso di soggiorno. Successivamente, anche a seguito del parere favorevole dell'Ispettorato del lavoro, la Prefettura ha rilasciato al ricorrente il contratto di soggiorno. Il ricorrente ha quindi depositato rinuncia al ricorso, qualificando la situazione come cessazione della materia del contendere. Il TAR, rilevata la conclusione irrituale della vicenda, ha dato atto dell'estinzione della causa e ha compensato le spese di giudizio.
Massime di principio
- La valutazione della capacità patrimoniale e dell'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, necessaria per verificare in via prognostica la concreta sostenibilità dei costi derivanti dall'assunzione di un lavoratore straniero, deve considerare in rapporto di alternatività il reddito imponibile e il fatturato, potendo l'idoneità economico-finanziaria essere desunta dall'uno o dall'altro parametro.
- Quando la situazione economica e patrimoniale del datore di lavoro mostri un significativo miglioramento nel tempo, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e approfondita, valutando anche la possibile derivazione del reddito da investimenti e fornendo una motivazione congrua.
- La mancata produzione di un permesso di soggiorno non può essere imputata allo straniero quando la produzione sia stata resa impossibile o ritardata da ritardi dell'amministrazione nel rilascio del titolo.
- In presenza di elementi sopravvenuti favorevoli e di un parere positivo dell'Ispettorato del lavoro, il procedimento relativo alla conversione del permesso di soggiorno può essere riaperto e definito con il rilascio del contratto di soggiorno, determinando l'estinzione del giudizio instaurato contro il diniego.
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