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Sentenza

Sentenza n. 2919/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 10/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 10 ottobre 2025 per il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Tale attivazione del procedimento ha soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era adoperata per evadere la richiesta in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    dichiarazione di illegittimità del silenzio; accertamento e condanna dell'amministrazione a provvedere; eventuale nomina del commissario ad acta ai sensi del comma 3

    Il rito avverso il silenzio è applicabile alla mancata attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto; tuttavia, quando l'amministrazione provvede nelle more fissando l'appuntamento, viene meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'attivazione del procedimento nelle more del giudizio, con fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda, integra il soddisfacimento della pretesa azionata e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell'amministrazione dell'appuntamento necessario per formalizzare la domanda e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la regolazione delle spese può tenere conto sia della durata del ritardo anteriore alla proposizione del ricorso sia del comportamento collaborativo dell'amministrazione successivo alla domanda giudiziale; in presenza di un ritardo non particolarmente esteso e di un tempestivo intervento amministrativo, le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e beneficiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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