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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39831/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per il reato di cui all'art. 650 c.p. per non aver ottemperato all'ordinanza n.27 del 10.3.2018 del Comune di Frignano che intimava la pulizia e la disinfezione dell'area di sua proprietà e la rimozione e lo smaltimento di materiali derivanti da potatura. In Cassazione la difesa ha dedotto prevalentemente che l'inottemperanza era già stata sanzionata in via amministrativa ai sensi della legge n.689/1981 e delle norme sanitarie, invocando il carattere sussidiario della norma penale e il divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.) e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.149/2022. Ha inoltre censurato la mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per assenza di adeguata motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte ha affermato che l'inosservanza di ordinanze sindacali integra il reato previsto dall'art.650 c.p. solo se si tratta di provvedimenti contingibili e urgenti non prefigurati da norme specifiche; viceversa, quando le ordinanze danno attuazione a leggi o regolamenti (come nel caso di ordinanza emessa per ragioni di igiene e pubblica sicurezza con richiamo a norme sanitarie) l'inottemperanza è sanzionata in via amministrativa e non rientra nella fattispecie penale dell'art.650 c.p. Conseguentemente la condanna penale è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen.

    La norma penale applica solo alle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, adottate in assenza di specifiche previsioni normative; non è applicabile alle ordinanze che attuano leggi o regolamenti e che sono sanzionate amministrativamente.

  • legge n. 689 del 1981 (art. 16 richiamato dalla difesa)

    Prevede la disciplina delle sanzioni amministrative: la Corte ha richiamato il carattere amministrativo della sanzione per inottemperanza ad ordinanze di igiene pubblica disciplinate da norme settoriali, escludendo la rilevanza penale.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiesto dalla difesa per invocare il divieto di bis in idem e l'assorbimento della sanzione amministrativa sulla sfera penale; la Corte ha rilevato che, essendo la fattispecie amministrativa, non sussisteva spazio per l'applicazione penale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come possibile causa di non punibilità o di diminuzione della pena; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo principale e non ha proceduto a valutare ex professo l'applicabilità di tale istituto, avendo escluso la rilevanza penale del fatto.

  • Testo Unico delle leggi sanitarie / normative settoriali in materia di igiene pubblica

    La mancata ottemperanza ad ordinanze emesse per applicare norme sanitarie è da ricondurre alla sfera delle sanzioni amministrative previste dal settore, non alla contravvenzione di cui all'art.650 c.p.

  • Sentenza Corte costituzionale n.149 del 2022

    Citata dalla difesa a sostegno del principio secondo cui non può esservi duplicazione di sanzioni amministrative e penali; la Corte di Cassazione ha condiviso l'orientamento sostanziale relativo al carattere sussidiario della norma penale.

Massime di principio

  • L'art.650 c.p. si applica soltanto alle ordinanze sindacali contingibili e urgenti adottate in assenza di una specifica previsione normativa; se l'ordinanza attua norme o regolamenti preesistenti la violazione è di regola sanzionata in via amministrativa.
  • Quando una disposizione amministrativa prevista da leggi o regolamenti disciplina una determinata condotta e prevede sanzioni amministrative, la stessa condotta non può essere assoggettata contemporaneamente a sanzione penale senza verificare il carattere contingibile e urgente dell'atto: attenzione al rischio di bis in idem.
  • In casi analoghi verificare sempre se l'ordinanza sindacale è stata emanata per ragioni straordinarie e urgenti o semplicemente per dare attuazione a norme settoriali; solo nel primo caso può entrare in gioco la fattispecie penale dell'art.650 c.p.
  • Se è già stata applicata una sanzione amministrativa per lo stesso fatto, nel ricorso penale è opportuno eccepire il carattere amministrativo della violazione e richiamare la giurisprudenza e la giurisprudenza costituzionale che tutelano il divieto di duplicazione della sanzione.
  • Le questioni relative all'applicazione di istituti come l'art.131-bis c.p. e le circostanze attenuanti devono essere comunque valutate, ma restano irrilevanti se la Corte ritiene che il fatto non ricada nella sfera penale.

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