Cassazione Civile, Ordinanza n. 09533/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS, con particolare riferimento alla c.d. "quota B" relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 da un lavoratore dello spettacolo iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31.12.1995. Il pensionato aveva ottenuto nei gradi di merito una decisione favorevole che escludeva, nel calcolo di tale quota, l'applicazione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il tetto massimo della retribuzione pensionabile nel calcolo della quota B. Il resistente ha eccepito inoltre un parziale giudicato interno sulla sentenza di primo grado, ma l'INPS ha contestato specificamente la statuizione decisiva relativa all'inoperatività del massimale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha disatteso l'eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente, rilevando che l'impugnazione della statuizione che negava l'applicazione del massimale era sufficiente a riaprire la cognizione sull'intera questione. Nel merito ha affermato che, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, la retribuzione giornaliera pensionabile non può includere la parte eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile si applica anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non risulta abrogato dai successivi interventi normativi ed è coerente con la disciplina speciale del settore.
art. 4, d.lgs. n. 182/1997
Non è incompatibile con il mantenimento del massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente; la norma non elimina il tetto alla retribuzione pensionabile per la quota B.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Viene richiamato solo per la gestione camerale della decisione e del termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
Ha modificato l'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, ma senza eliminare il massimale pensionabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione della statuizione che attribuisce un determinato effetto giuridico a un fatto qualificato dalla norma è idonea a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, anche se la parte impugnante contesta solo uno degli elementi della sequenza logico-giuridica.
- Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31.12.1995, va applicato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, con esclusione delle retribuzioni eccedenti tale tetto.
- Il massimale pensionabile della disciplina ex ENPALS non è stato abrogato in modo espresso e deve considerarsi coessenziale al sistema speciale, che bilancia interessi costituzionali e prevede un regime favorevole agli iscritti quanto a prestazioni e requisiti di accesso.
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