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Circolare

Circolare numero 103 del 8-4-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli aumenti delle aliquote contributive disposti dal D.L. 17 marzo 1992, n. 236 per i Fondi speciali di previdenza dei dipendenti ENEL/elettrici privati, telefonici e trasporti, con effetto principalmente dal 1 gennaio 1991 e, per alcune misure, dal 1 gennaio 1995. Indica le aliquote complessive e la ripartizione tra lavoratori e datori di lavoro, include il contributo asili nido e la GESCAL, e disciplina le modalità operative di versamento e regolarizzazione tramite mod. DM10/2. Sono inoltre precisate le scadenze, gli interessi da applicare in caso di regolarizzazione tardiva, l’annullamento delle note di addebito e le agevolazioni contributive per particolari categorie di lavoratori.

Maggiorazioni contributive e regolarizzazioni per i Fondi previdenziali elettrici, telefonici e trasporti ai sensi del D.L. n. 236/1992

D.L. n. 236/1992: miglioramenti pensionistici e maggiorazioni contributive nei Fondi speciali

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.L. 17 marzo 1992, n. 236, che ha disposto miglioramenti pensionistici per alcune categorie di pensioni dei Fondi speciali di previdenza e, per finanziare tali oneri, ha incrementato le aliquote contributive dei soli Fondi elettrici, telefonici e pubblici servizi di trasporto. Vengono disciplinate le decorrenze, la ripartizione degli oneri tra datore di lavoro e lavoratore, le modalità di regolarizzazione delle differenze contributive pregresse e gli adempimenti operativi con mod. DM10/2.

Ambito di applicazione del decreto

Il decreto si colloca in attuazione dell’art. 2-bis, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n. 59. I miglioramenti decorrono dal 1 gennaio 1991 e interessano le pensioni di categoria EL, ET, TT, VL, DZ, ES e GA liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988.

Per coprire gli oneri derivanti dai miglioramenti, l’art. 5 del decreto dispone l’aumento delle aliquote contributive per i Fondi di previdenza:

  • dei dipendenti dall’ENEL e dalle aziende elettriche private;
  • del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
  • del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Per gli altri Fondi gestiti dall’Istituto la circolare precisa che le aliquote non risultano variate.

Fondo di previdenza ENEL e aziende elettriche private

Per il Fondo elettrico l’art. 5, comma 1, lettera a), prevede:

  • aumento dell’1,02% dal 1 gennaio 1991;
  • ulteriore aumento dello 0,31% dal 1 gennaio 1995.

Poiché non vi sono regole specifiche di ripartizione, la circolare conferma che la distribuzione tra lavoratori e datori di lavoro deve avvenire secondo il rapporto derivante dal confronto con le aliquote vigenti nel periodo precedente. Le aliquote complessive risultano quindi:

  • dal 1 gennaio 1991: 34,09%, di cui 28,099% a carico del datore di lavoro e 5,991% a carico del lavoratore;
  • dal 1 maggio 1991: 34,34%, di cui 28,099% a carico del datore di lavoro e 6,241% a carico del lavoratore;
  • dal 1 gennaio 1995: 34,65%, di cui 28,353% a carico del datore di lavoro e 6,297% a carico del lavoratore.

A tali aliquote va aggiunto lo 0,10% per asili nido, interamente a carico del datore di lavoro. La circolare precisa che l’ENEL e le aziende elettriche private devono:

  • applicare la nuova aliquota del 34,44% complessivo, comprensiva dello 0,10% per asili nido, sui contributi dovuti per il trimestre gennaio/marzo 1992, con scadenza di denuncia e versamento al 21 aprile 1992;
  • regolarizzare il periodo 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1991 mediante versamento delle differenze con la denuncia DM10/2 del mese di marzo, da presentare entro il 21 aprile 1992, senza oneri accessori.

Per la regolarizzazione del pregresso, l’importo delle differenze deve essere esposto nei quadri B-C del mod. DM10/2 con la dicitura "DIFF. D.L. 236/92" e il codice "X141". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Se la regolarizzazione non è stata effettuata con la denuncia di marzo, può essere eseguita con la denuncia DM10 del mese di aprile, da presentare entro il 20 maggio 1992. In tal caso l’importo va maggiorato degli interessi al tasso legale del 10% annuo dal 22 aprile fino alla data del versamento; gli interessi devono essere indicati nei quadri B-C con la dicitura "ONERI ACC." e il codice "Q900". Le eventuali regolarizzazioni successive rientrano nella disciplina dei ritardati versamenti.

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Per il Fondo telefonici l’art. 5, comma 1, lettera f), prevede un aumento dello 0,57% dal 1 gennaio 1991, ridotto allo 0,54% dal 1 gennaio 1995. La circolare richiama inoltre:

  • l’art. 12 della legge n. 583/1967, secondo cui gli incrementi oltre il 18% si ripartiscono tra datori di lavoro e lavoratori nella proporzione di due terzi e un terzo;
  • il contributo asili nido dello 0,10%, a carico del datore di lavoro;
  • il contributo GESCAL dell’1,05%, di cui 0,70% a carico del datore di lavoro e 0,35% a carico del lavoratore;
  • il contributo di mobilità ex art. 7, comma 11, della legge n. 223/1991, da defalcare dalla quota GESCAL datoriale, pari allo 0,35% per il periodo 1 agosto - 31 dicembre 1991 e allo 0,43% per l’intero anno 1992.

La circolare riepiloga così le aliquote complessive applicabili nel tempo, comprensive di Fondo pensioni, GESCAL e asili nido:

  • 1 gennaio 1991: 21,43%;
  • 1 maggio 1991: 21,68%;
  • 1 agosto 1991: 21,33%;
  • 1 gennaio 1992: 21,25%;
  • 1 gennaio 1993: 21,68%;
  • 1 gennaio 1995: 21,65%.

Le aziende telefoniche devono:

  • applicare la nuova aliquota del 21,25% complessivo, comprensiva dello 0,10% per asili nido e dello 0,62% per GESCAL, sui contributi relativi al trimestre gennaio/marzo 1992, con scadenza al 21 aprile 1992;
  • regolarizzare il periodo 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1991 con denuncia DM10/2 del mese di marzo, da presentare entro il 21 aprile 1992, senza oneri accessori.

Per la regolarizzazione, l’importo delle differenze va esposto nei quadri B-C con la dicitura "DIFF. D.L. 236/92" e il codice "X161"; non vanno compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Anche in questo caso, se la regolarizzazione avviene con la denuncia di aprile, da presentare entro il 20 maggio 1992, l’importo deve essere maggiorato degli interessi al 10% annuo dal 22 aprile al versamento, con esposizione della voce "ONERI ACC." e del codice "Q900". Le regolarizzazioni successive sono soggette alla disciplina dei ritardati versamenti. Le aziende che regolarizzano con la denuncia di aprile devono chiedere l’annullamento delle note di addebito emesse dalla procedura di controllo per la denuncia di marzo 1992.

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Per il Fondo trasporti l’art. 5 prevede un incremento contributivo e la circolare riporta anche la riduzione dell’1,11% a decorrere dal 1 giugno 1993, disposta dal DPR 15 novembre 1989. La ripartizione dell’aumento è quella indicata dall’art. 6, comma 5, della legge n. 889/1971, cioè due terzi a carico dell’azienda e un terzo a carico del lavoratore.

Le aliquote complessive da applicare sono:

  • 1 gennaio 1991: 35,33%, di cui 10,026% a carico del lavoratore e 25,304% a carico del datore di lavoro;
  • 1 maggio 1991: 35,58%, di cui 10,276% a carico del lavoratore e 25,304% a carico del datore di lavoro;
  • 1 giugno 1993: 34,47%, di cui 9,906% a carico del lavoratore e 24,564% a carico del datore di lavoro;
  • 1 gennaio 1995: 34,66%, di cui 9,969% a carico del lavoratore e 24,691% a carico del datore di lavoro.

Alle aliquote deve essere aggiunto lo 0,10% per asili nido, a carico del datore di lavoro, e l’1,05% GESCAL, di cui 0,70% a carico del datore di lavoro e 0,35% a carico del lavoratore. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto devono:

  • applicare la nuova aliquota del 36,73% complessivo, comprensiva dello 0,10% per asili nido e dell’1,05% per GESCAL, sui contributi relativi al mese di marzo 1992, con scadenza al 21 aprile 1992;
  • regolarizzare il periodo 1 gennaio 1991 - 29 febbraio 1992 con denuncia DM10/2 del mese di marzo, da presentare entro il 21 aprile 1992, senza oneri accessori.

Le differenze vanno indicate nei quadri B-C con la dicitura "DIFF. D.L. 236/92" e il codice "X401"; non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Se la regolarizzazione avviene con la denuncia di aprile, da presentare entro il 20 maggio 1992, si applicano gli interessi legali del 10% annuo dal 22 aprile fino al versamento, da esporre con la dicitura "ONERI ACC." e il codice "Q900". Le regolarizzazioni successive seguono la disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.

Per espressa previsione dell’art. 5, comma 2, del decreto, le aziende del Fondo trasporti devono versare le differenze contributive per la sola quota datoriale anche per i lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’art. 3 della legge n. 270/1988; per tali importi il Centro Elettronico emetterà apposite liste integrative.

Agevolazioni contributive e aliquote ridotte

La circolare precisa che, sia per i contributi correnti sia per quelli arretrati, gli importi dovuti per i lavoratori beneficiari di agevolazioni contributive devono essere determinati tenendo conto delle riduzioni spettanti. Sono richiamate, in particolare, le agevolazioni per:

  • assunti con contratto di formazione e lavoro;
  • assunti ai sensi del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181;
  • assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Per il Fondo trasporti la circolare specifica che trovano applicazione solo le agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

L’allegato riporta inoltre le aliquote vigenti dal 1 gennaio 1991 per le aziende elettriche e telefoniche e per i pubblici servizi di trasporto che beneficiano delle agevolazioni, distinguendo i casi di:

  • riduzione del 50% del contributo a carico del datore di lavoro;
  • riduzione del 25% del contributo a carico del datore di lavoro;
  • esenzione totale della quota a carico del datore di lavoro o pagamento da parte del datore del solo contributo in misura fissa per gli apprendisti.

La circolare chiude invitando le Sedi a portare le istruzioni a conoscenza delle aziende interessate attraverso i consueti canali informativi.

Punti principali

Finalità del decreto e ambito di applicazione

Il D.L. 17 marzo 1992, n. 236, in attuazione dell’art. 2-bis, comma 4, della legge n. 59/1991, ha disposto i miglioramenti delle pensioni dei Fondi di previdenza gestiti dall’Istituto, con decorrenza dal 1 gennaio 1991. I miglioramenti riguardano le pensioni di categoria EL, ET, TT, VL, DZ, ES e GA liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988. Per coprire gli oneri, il decreto ha aumentato le aliquote contributive solo per i Fondi elettrici, telefonici e pubblici servizi di trasporto; per gli altri Fondi non vi sono variazioni.

Fondo di previdenza ENEL e aziende elettriche private

Per il Fondo elettrico l’aliquota aumenta dell’1,02% dal 1 gennaio 1991 e di un ulteriore 0,31% dal 1 gennaio 1995. In base alla ripartizione vigente, le nuove aliquote sono: 34,09% dal 1 gennaio 1991, 34,34% dal 1 maggio 1991 e 34,65% dal 1 gennaio 1995, con suddivisione tra datore di lavoro e lavoratore come indicato in circolare. A tali aliquote va aggiunto lo 0,10% per asili nido, interamente a carico del datore di lavoro. Le aziende devono applicare il 34,44% complessivo dal trimestre gennaio/marzo 1992 e regolarizzare le differenze dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991 con mod. DM10/2, codice X141 e dicitura "DIFF. D.L. 236/92".

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Per il Fondo telefonici l’aumento è dello 0,57% dal 1 gennaio 1991 e si riduce allo 0,54% dal 1 gennaio 1995. La circolare riepiloga le aliquote complessive tenendo conto della disciplina di riparto oltre il 18%, del contributo GESCAL e dello 0,10% per asili nido, con più variazioni temporali nel 1991, 1992, 1993 e 1995. Le aziende telefoniche devono applicare il 21,25% complessivo dal trimestre gennaio/marzo 1992 e regolarizzare il periodo 1 gennaio 1991-31 dicembre 1991 con mod. DM10/2, codice X161 e dicitura "DIFF. D.L. 236/92".

Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Per il Fondo trasporti l’aumento dell’aliquota è previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto e la circolare riporta le aliquote complessive applicabili dal 1 gennaio 1991, dal 1 maggio 1991, dal 1 giugno 1993 e dal 1 gennaio 1995, tenendo conto anche della riduzione dell’1,11% dal 1 giugno 1993. Vanno aggiunti lo 0,10% per asili nido e l’1,05% GESCAL. Le aziende devono applicare il 36,73% complessivo dal mese di marzo 1992 e regolarizzare le differenze dal 1 gennaio 1991 al 29 febbraio 1992 con mod. DM10/2, codice X401 e dicitura "DIFF. D.L. 236/92". Per i lavoratori collocati in quiescenza ex art. 3 della legge n. 270/1988, il versamento delle differenze è dovuto solo per la quota aziendale, con emissione di liste integrative da parte del Centro Elettronico.

Modalità di regolarizzazione e scadenze

Per i tre Fondi, la regolarizzazione del pregresso va effettuata senza oneri accessori se eseguita con la prima scadenza utile successiva all’entrata in vigore del decreto, mediante denuncia DM10/2 del mese di marzo da presentare entro il 21 aprile 1992. Se la regolarizzazione avviene con la denuncia DM10 del mese di aprile, da presentare entro il 20 maggio 1992, l’importo deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 10% annuo dal 22 aprile fino al versamento, con esposizione in DM10/2 della voce "ONERI ACC." e del codice "Q900". Le successive regolarizzazioni seguono la disciplina dei ritardati versamenti.

Indicazioni tecniche per il mod. DM10/2 e annullamento note di addebito

Le differenze contributive devono essere calcolate per tutti i lavoratori, compresi quelli per i quali le aziende beneficiano di agevolazioni contributive. L’importo va esposto in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, senza compilare le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Se la regolarizzazione del primo trimestre 1992 avviene con la denuncia di aprile, le aziende devono chiedere l’annullamento delle note di addebito emesse dalla procedura di controllo per la denuncia di marzo 1992.

Agevolazioni contributive e allegato con aliquote ridotte

Per i contributi correnti e arretrati, le aziende devono considerare le agevolazioni spettanti per particolari categorie di lavoratori, tra cui assunti con contratto di formazione e lavoro, assunti ai sensi del D.L. n. 120/1989 convertito in legge n. 181/1989 e assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Per il Fondo trasporti l’allegato precisa che si applicano solo le agevolazioni previste per gli assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Sono riportate anche le aliquote ridotte nei casi di riduzione del 50% o del 25% del contributo datoriale e nei casi di esenzione totale della quota aziendale, con specifiche percentuali di aumento dovute al D.L. n. 236/1992.

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