Circolare numero 100 del 2-4-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai dipendenti dell’Istituto, individuando i soggetti beneficiari e le relative modalità operative. Vengono disciplinati i diritti dei genitori di bambini con handicap grave, dei dipendenti che assistono parenti o affini conviventi in situazione di gravità e dei lavoratori disabili, con indicazione della documentazione necessaria e degli effetti su ferie e tredicesima mensilità. La circolare richiama inoltre i limiti ai trasferimenti d’ufficio in caso di mobilità, subordinandoli al consenso del dipendente interessato.
Disposizioni operative sui permessi e sulle tutele previste dalla legge n. 104/1992
Disposizioni operative sulla legge n. 104/1992
La circolare detta istruzioni applicative per l’esercizio dei diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in favore dei dipendenti dell’Istituto che si trovino in particolari situazioni di handicap proprio o di assistenza a familiari. Il documento individua i beneficiari, la documentazione da produrre, la durata dei permessi e gli effetti sui trattamenti accessori, richiamando anche i limiti alla mobilità d’ufficio.
Ambito di applicazione e destinatari
La legge richiamata è finalizzata all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone handicappate. La circolare precisa che le disposizioni operative si applicano ai dipendenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
- genitori, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap in situazione di gravità, purché non ricoverati a tempo pieno in istituti specializzati;
- dipendenti conviventi con un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità, sempre che non sia ricoverato a tempo pieno;
- dipendenti portatori essi stessi di handicap in situazione di gravità.
Viene inoltre richiamato che la situazione di gravità è definita dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e accertata dalla unità sanitaria locale competente ai sensi dell’art. 4.
Genitori di bambini con handicap grave fino al terzo anno di età
Per la lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, il combinato disposto dell’art. 33, commi 1 e 2, riconosce, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, il diritto:
- al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
- oppure, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito.
Il beneficio spetta fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Il diritto è esteso anche al padre alle stesse condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 della legge n. 903/1977, in alternativa alla madre.
Per la fruizione, la dipendente deve presentare:
- apposita domanda con l’indicazione del periodo di assenza, oppure dei periodi in cui intende utilizzare i permessi orari;
- dichiarazione della competente unità sanitaria locale che attesti la situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992;
- dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
La circolare rinvia, per il prolungamento dell’astensione facoltativa, alle norme degli artt. 7, ultimo comma, e 15, secondo comma, della legge n. 1204/1971, come già illustrate dalla circolare 16 marzo 1990, n. 67.
Permessi per i periodi successivi al terzo anno di età
Per i periodi successivi al terzo anno di età del bambino portatore di handicap in situazione di gravità, l’art. 33, comma 3, attribuisce alla madre lavoratrice, anche adottiva o affidataria, il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche continuativamente, sempre a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno.
Anche in questo caso il diritto spetta al padre alle stesse condizioni e con le medesime modalità, in quanto applicabili.
La documentazione richiesta è la seguente:
- domanda con l’indicazione dei giorni di permesso richiesti;
- dichiarazione della unità sanitaria locale sulla situazione di gravità;
- dichiarazione di responsabilità sul mancato ricovero a tempo pieno.
La circolare precisa che tali permessi non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.
Permessi per assistenza a parenti o affini conviventi
I medesimi permessi di cui al punto precedente spettano anche al dipendente che assiste una persona portatrice di handicap in situazione di gravità convivente, purché si tratti di parente o affine entro il terzo grado.
In questo caso, oltre alla documentazione prevista per la persona assistita, devono essere prodotti anche:
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- oppure dichiarazione sostitutiva dei suddetti certificati, secondo le disposizioni richiamate con il messaggio n. 20935 del 19 settembre 1989.
Anche tali permessi non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.
Permessi per il dipendente portatore di handicap
Ai sensi dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992, il dipendente portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto, alternativamente:
- a due ore di permesso giornaliero retribuito;
- oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche continuativamente.
Per ottenere il beneficio deve presentare:
- apposita domanda con l’indicazione del periodo di assenza o dei periodi di fruizione dei permessi orari;
- certificazione della competente unità sanitaria locale attestante la situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992.
Anche questi permessi non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. La circolare specifica inoltre che, per i permessi orari, le frazioni di giorno non si considerano e il computo deve essere rapportato a giorni interi.
Mobilità e trasferimenti di sede
La circolare richiama infine i commi 5 e 6 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, che limitano la possibilità di disporre d’ufficio i trasferimenti di sede dei dipendenti tutelati, subordinando tali trasferimenti al consenso dell’interessato.
Questo vincolo deve essere osservato anche nell’ambito delle procedure di mobilità demandate a livello regionale e, per i Centri operativi, alle Sedi autonome di produzione competenti.
Punti principali
Ambito soggettivo della legge 104/1992
Le disposizioni riguardano i dipendenti che siano genitori, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap in situazione di gravità non ricoverati a tempo pieno; conviventi con parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità non ricoverato a tempo pieno; oppure essi stessi portatori di handicap in situazione di gravità. La circolare richiama gli articoli 3 e 4 della legge per la definizione di handicap grave e per l’accertamento sanitario da parte della USL competente.
Tutele per i genitori di bambini con handicap grave fino al terzo anno di età
La lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, ha diritto, se il bambino non è ricoverato a tempo pieno, al prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro oppure, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età. Il diritto spetta anche al padre alle stesse condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa richiamata. La dipendente deve presentare domanda, certificazione della USL attestante la situazione di gravità e dichiarazione di responsabilità sul mancato ricovero a tempo pieno.
Permessi retribuiti dopo il terzo anno di età del bambino
Per i periodi successivi al terzo anno di età, la madre lavoratrice, anche adottiva o affidataria, ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, anche continuativi, sempre che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno. Il diritto è riconosciuto anche al padre alle medesime condizioni. Occorrono domanda con l’indicazione dei giorni di fruizione, certificazione USL sulla gravità dell’handicap e dichiarazione di responsabilità sul mancato ricovero.
Permessi per assistenza a parenti o affini conviventi
I tre giorni di permesso mensile retribuito previsti per il genitore spettano anche al dipendente che assiste una persona con handicap grave convivente, parente o affine entro il terzo grado. Oltre alla documentazione relativa alla persona assistita, occorre il certificato di stato di famiglia e di residenza, oppure dichiarazione sostitutiva secondo le indicazioni richiamate dalla circolare. Anche questi permessi non incidono su ferie e tredicesima mensilità.
Diritti del dipendente portatore di handicap
Il dipendente portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto, alternativamente, a due ore di permesso giornaliero retribuito oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche continuativamente. Deve presentare domanda e certificazione della USL che attesti la situazione di gravità. I permessi non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità; nel caso dei permessi orari, le frazioni di giorno non si considerano e il beneficio va rapportato a giorni interi.
Effetti su ferie e tredicesima mensilità
La circolare precisa che i permessi orari e giornalieri previsti dalla legge 104/1992 non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Per il prolungamento dell’astensione facoltativa si applicano inoltre le norme già richiamate della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977.
Mobilità e trasferimenti d’ufficio
L’art. 33, commi 5 e 6, della legge n. 104/1992 pone limiti ai trasferimenti di sede dei dipendenti beneficiari delle tutele indicate, subordinandoli al consenso dell’interessato. La circostanza deve essere considerata anche nelle procedure di mobilità a livello regionale e, per i Centri operativi, presso le Sedi autonome di produzione competenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 apr 1992Circolare numero 99 del 2-4-1992
- Circolare · 3 apr 1992Circolare numero 101 del 3-4-1992
- Circolare · 6 apr 1992Circolare numero 102 del 6-4-1992
- Circolare · 27 mar 1992Circolare numero 98 del 27-3-1992
- Circolare · 8 apr 1992Circolare numero 103 del 8-4-1992
- Circolare · 9 apr 1992Circolare numero 105 del 9-4-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →