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Circolare

Circolare numero 104 del 9-4-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 alle imprese operanti in alcune circoscrizioni del Lazio individuate dal DM 24.2.1992. Per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel 1992 in tali aree, la quota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti; l’agevolazione vale per tutta la durata del contratto e si applica anche ai contratti decorrenza 1991 nelle aree del precedente DM 14.3.1991. La circolare disciplina inoltre le modalità di recupero dei contributi versati in eccedenza tramite mod. DM10/2, indicando codici, diciture e termini di presentazione delle denunce, e precisa che l’agevolazione spetta alle imprese ma non agli altri datori di lavoro. Viene infine ribadito che nelle aree indicate l’assunzione con CFL è consentita fino a 32 anni.

Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro nel Lazio (DM 24.2.1992)

Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro nel Lazio

La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle imprese operanti in alcune circoscrizioni della Regione Lazio individuate dal DM 24.2.1992. Il documento chiarisce sia l’ambito territoriale e soggettivo dell’agevolazione, sia le modalità operative per il recupero dei contributi eventualmente versati in eccedenza, con specifiche istruzioni di compilazione del mod. DM10/2.

Ambito territoriale di applicazione

Il DM 24.2.1992 ha individuato, sulla base del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, le circoscrizioni del Lazio interessate dal beneficio. Si tratta di:

  • Colleferro, Pomezia, Roma e Rieti, parzialmente non ricomprese nei territori di cui all’art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR 6.3.1978, n. 218;
  • Civitavecchia, Guidonia, Fiano Romano, Tivoli, Viterbo e Tarquinia, interamente non ricomprese nei predetti territori.

Soggetti beneficiari

La circolare precisa che l’agevolazione del cosiddetto "contributo apprendisti" spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro. Viene inoltre richiamato che le imprese artigiane conservano comunque il diritto all’agevolazione contributiva indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano.

Misura dell’agevolazione e durata

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1991 e sino al 31 dicembre 1992, nelle circoscrizioni indicate, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. La quota a carico del lavoratore resta invariata nella misura ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori.

L’agevolazione si applica alle assunzioni con decorrenza nell’anno 1992 e permane per l’intera durata del contratto di formazione e lavoro, anche se la scadenza intervenga in un anno successivo in cui non sia più presente la medesima situazione occupazionale. La circolare estende tale criterio anche ai contratti di formazione e lavoro con decorrenza nel periodo di vigenza del DM 14.3.1991 (1 gennaio/31 dicembre 1991) per le circoscrizioni allora contemplate.

Recupero dei contributi versati in eccedenza

Le imprese che, nelle more dell’emanazione del DM 24.2.1992, abbiano applicato le riduzioni contributive previste dall’art. 8, comma 1 o comma 3, della legge n. 407/1990 possono recuperare le differenze versate in eccedenza con le denunce DM10/2 di marzo, aprile o maggio 1992, presentandole entro i termini indicati:

  • denuncia di marzo 1992 entro il 20 aprile 1992;
  • denuncia di aprile 1992 entro il 20 maggio 1992;
  • denuncia di maggio 1992 entro il 20 giugno 1992.

Il recupero va esposto nel quadro D del mod. DM10/2 in uno dei righi in bianco, preceduto dal codice L176 e dalla dicitura "REC art.8, C.2 L.407/90". Ai fini del calcolo, dai contributi versati per i periodi pregressi nella misura ridotta a carico del datore di lavoro devono essere detratti i contributi dovuti nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Non deve invece essere effettuato alcun conguaglio sulla quota di contributi a carico del lavoratore.

Modalità particolari per i fondi di previdenza telefonici ed elettrici

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia o al Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende elettriche private, il recupero delle differenze va effettuato con una delle denunce relative a marzo, aprile o maggio 1992. Nel quadro D del DM10/2 devono essere esposti separatamente:

  • l’importo a credito relativo alla contribuzione al Fondo, con la dicitura "REC F.P. art.8, c.2 L.407/90" e i codici L168 per il personale iscritto al Fondo elettrici e L169 per il personale iscritto al Fondo telefonici;
  • l’importo a credito relativo alle altre contribuzioni, con la dicitura "REC art.8, c.2 L.407/90" e il codice L176.

Anche in questo caso, per il calcolo del conguaglio, la quota fissa di pertinenza del F.P.L.D. va detratta dall’importo da conguagliare con il codice L168 o L169, mentre la restante quota va detratta dall’importo da conguagliare con il codice L176. Resta ferma l’assenza di conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.

Limite di età per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro

La circolare richiama infine che, nelle aree contemplate dal decreto, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento del 32° anno di età.

Punti principali

Circoscrizioni agevolate nel Lazio

Il DM 24.2.1992 individua, nella Regione Lazio, le circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale. Le circoscrizioni indicate sono: Colleferro, Pomezia, Roma e Rieti, parzialmente non ricomprese nei territori di cui all’art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno (DPR 6.3.1978, n. 218), nonché Civitavecchia, Guidonia, Fiano Romano, Tivoli, Viterbo e Tarquinia, interamente non ricomprese nei predetti territori.

Misura dell’agevolazione contributiva

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1991 e sino al 31 dicembre 1992, nelle circoscrizioni individuate dal decreto, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è stabilita nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni. La quota a carico del lavoratore resta invariata nella misura ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori.

Soggetti che possono fruire dell’agevolazione

La circolare ribadisce che il beneficio del contributo apprendisti spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula di contratti di formazione e lavoro. È inoltre precisato che le imprese artigiane hanno comunque titolo all’agevolazione contributiva indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano.

Durata dell’agevolazione e decorrenza dei contratti

L’agevolazione compete per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1992 e continua per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, anche se il contratto prosegua oltre il 1992 e venga a scadenza in un anno successivo. Il medesimo criterio è dichiarato applicabile anche ai contratti di formazione e lavoro con decorrenza nel periodo di vigenza del DM 14.3.1991 (1 gennaio/31 dicembre 1991) per le circoscrizioni ivi contemplate.

Recupero dei contributi versati in eccedenza

Le imprese che, prima dell’emanazione del DM 24.2.1992, abbiano applicato le riduzioni contributive previste dall’art. 8, comma 1 o comma 3, della legge n. 407/1990 possono conguagliare i contributi versati in eccedenza con le denunce DM10/2 del mese di marzo 1992, da presentare entro il 20 aprile 1992, oppure con quelle di aprile o maggio 1992, da presentare rispettivamente entro il 20 maggio 1992 e il 20 giugno 1992. Il recupero va esposto nel quadro D del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, preceduto dal codice L176 e dalla dicitura "REC art.8, C.2 L.407/90".

Criterio di calcolo del conguaglio

Per determinare le differenze da recuperare occorre sottrarre, dai contributi versati per i periodi pregressi nella misura ridotta a carico del datore di lavoro, i contributi dovuti dal datore di lavoro nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. Non deve essere effettuato alcun conguaglio sulla quota di contributi a carico del lavoratore, che resta confermata nella misura ordinaria.

Modalità di esposizione sul DM10/2 per i periodi correnti

Per i periodi correnti, le imprese operanti nelle circoscrizioni indicate devono compilare il mod. DM10/2 secondo le istruzioni del manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989", con richiamo alle pagine 18, 19 e 29 e ai codici 153, 253, 053, Y53, S140, S150 e S142, ove ricorra l’ipotesi prevista.

Recupero per iscritti ai Fondi di previdenza telefonici ed elettrici

Per i lavoratori assunti con CFL iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia o al Fondo di previdenza per i dipendenti dalle aziende elettriche private, il recupero delle differenze va effettuato con una delle denunce relative a marzo, aprile o maggio 1992. Nel quadro D del DM10/2 devono essere indicati: il codice L168 per il personale iscritto al Fondo elettrici e il codice L169 per il personale iscritto al Fondo telefonici, con la dicitura "REC F.P. art.8, c.2 L.407/90" per la contribuzione di Fondo; e il codice L176 con la dicitura "REC art.8, c.2 L.407/90" per le altre contribuzioni. Anche in questo caso non si effettua alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.

Limite di età per l’assunzione con CFL

Nelle aree contemplate dal decreto, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all’età di 32 anni.

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