Circolare numero 105 del 9-4-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del D.L. 20 marzo 1992, n. 237, che ripropone il testo del D.L. n. 14/1992 non convertito, e fornisce le istruzioni applicative sulla fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extra UE senza accordi di sicurezza sociale. Indica le diverse misure di esonero spettanti alle imprese dei vari settori, le modalità di esposizione nel mod. DM10/2 e il recupero delle agevolazioni non applicate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1992. La circolare chiarisce inoltre la mancata proroga del beneficio per donne e giovani nuovi assunti, le regole per la regolarizzazione di conguagli indebitamente effettuati e le modalità di restituzione delle somme fiscalizzate in eccesso dalle imprese edili, con i relativi interessi legali e codici da utilizzare.
Fiscalizzazione degli oneri sociali e istruzioni DM10/2 per lavoratori all’estero, donne e giovani, e imprese edili
Fiscalizzazione degli oneri sociali e istruzioni operative DM10/2
La circolare interviene sul D.L. 20 marzo 1992, n. 237, che ripropone il contenuto del D.L. 21 gennaio 1992, n. 14 non convertito, chiarendo che non vi è soluzione di continuità nella disciplina. Il documento si concentra sulla fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extra comunitari privi di accordi di sicurezza sociale e fornisce istruzioni applicative per le denunce contributive mod. DM10/2.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto-legge n. 237/1992 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, all’art. 2, disciplina la materia delle agevolazioni contributive. L’applicazione è letta in combinato disposto con l’art. 11, comma 3, della legge n. 48/1988, interpretativa della normativa richiamata dall’art. 4, comma 2, lett. b), della legge n. 398/1987.
Misure di fiscalizzazione per settore
Per le imprese dell’industria e dell’artigianato, comprese le aziende di installazione di impianti per l’edilizia, è riconosciuto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 fino a quello in corso al 31 dicembre 1993 un ulteriore esonero di 1,40 punti percentuali sul contributo SSN a carico del datore di lavoro. Considerando le precedenti agevolazioni, tali imprese arrivano all’esonero totale del contributo SSN e a un esonero globale di 11,62 punti percentuali.
Per le imprese alberghiere, termali, i pubblici esercizi, le sale cinematografiche, le agenzie di viaggio, i complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, i consorzi e le società consortili anche cooperative, le imprese commerciali considerate esportatrici abituali, le altre imprese commerciali con più di 7 dipendenti ai fini previdenziali, gli enti e le associazioni senza fini di lucro che erogano prestazioni assistenziali e i concessionari di impianti di trasporto a fune a finalità turistiche in zone montane, spetta un ulteriore esonero di 1 punto percentuale sul contributo SSN. Per questi soggetti l’esonero globale è pari a 3,82 punti percentuali, tenendo conto anche delle riduzioni già introdotte in precedenza per TBC ed ex ENAOLI.
Per il settore agricolo continua ad applicarsi la riduzione del 60% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente. Infine, alle imprese che non beneficiano di alcuna fiscalizzazione nazionale e alle imprese commerciali con meno di 8 dipendenti si applicano le agevolazioni previste per il gruppo delle imprese di cui al punto B.
Istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2
La circolare detta indicazioni puntuali per l’esposizione delle agevolazioni nel quadro D del mod. DM10/2.
Per le imprese dell’industria e dell’artigianato:
- la riduzione di 9,60 punti percentuali del contributo SSN va riportata con la dicitura "RID SSN" e il codice S198;
- la riduzione del 2,02% relativa a TBC, ENAOLI e addizionale pensionati va riportata con la dicitura "RID TBC/EN./0,20" e il codice S199;
- per i dipendenti non soggetti a IVS, come i dirigenti industriali, si utilizza il codice S204 per la riduzione dell’1,82%.
Per le imprese dei gruppi alberghiero, turistico, commerciale e assimilati, nonché per quelle del punto D:
- la riduzione di 2 punti percentuali del contributo SSN va esposta con la dicitura "RID SSN" e il codice S202;
- la riduzione dell’1,82% per TBC ed ENAOLI va indicata con la dicitura "RID TBC/EN." e il codice S201.
Per le imprese agricole continua ad applicarsi la riduzione del 60%, da esporre con la dicitura "RID 60% ART 1/3 DL 48/87" e il codice V860.
Recupero delle agevolazioni non applicate nei primi mesi del 1992
Le imprese dei gruppi A, B e D che non abbiano potuto applicare le ulteriori riduzioni SSN per gennaio e febbraio 1992, oppure anche per marzo 1992, possono recuperare le somme spettanti con la denuncia di marzo 1992, da presentare entro il 21 aprile 1992, oppure con quella di aprile 1992, da presentare entro il 20 maggio 1992. L’importo delle riduzioni non operate va esposto nel quadro D con la dicitura "REC FISC SSN DL 237/92" e il codice R150.
Beneficio per donne e giovani nuovi assunti: mancata proroga e regolarizzazione
La circolare precisa che il beneficio per donne e giovani nuovi assunti, previsto dall’art. 1, commi 7 e 8, del D.L. n. 18/1991 e scaduto il 30 novembre 1991, non è stato prorogato dai decreti-legge n. 14/1992 e n. 237/1992. Le aziende che abbiano comunque effettuato il conguaglio nel mese di dicembre 1991 possono regolarizzare la posizione applicando gli interessi legali al 10% annuo, in sostituzione delle sanzioni civili, purché la regolarizzazione sia effettuata entro la scadenza del periodo contributivo in corso al momento della circolare, cioè con il mod. DM10/2 di aprile 1992 da presentare entro il 20 maggio 1992.
Per le somme indebitamente conguagliate nelle denunce di gennaio, febbraio e marzo 1992, la regolarizzazione è comunque possibile, ma con applicazione delle sanzioni civili al tasso del 29,625% annuo. Le somme devono essere indicate distintamente tra dicembre 1991 e gennaio-marzo 1992 nei quadri B-C del mod. DM10/2 con la dicitura "VERS. FISC" e il codice M155; gli oneri accessori con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice Q900; le sanzioni civili con la dicitura "SANZ. CIVILI" e il codice Q920. In tutti i casi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Restituzione delle somme fiscalizzate in eccedenza dalle imprese edili
La circolare scioglie la riserva già formulata con la circolare n. 128 del 7 giugno 1989 e disciplina la restituzione delle maggiori somme fiscalizzate in eccedenza dalle imprese edili per periodi pregressi, prima dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla misura dell’agevolazione spettante.
Le imprese interessate devono effettuare la regolarizzazione con la denuncia di marzo 1992, da presentare entro il 21 aprile 1992, oppure con quella di aprile 1992, da presentare entro il 20 maggio 1992, maggiorando quanto dovuto con gli interessi al tasso legale. Ai fini del calcolo, viene ricordato che il tasso annuo legale è pari al 5% fino al 15 dicembre 1990 e al 10% dal 16 dicembre 1990.
L’esposizione nel mod. DM10/2 deve avvenire nei quadri B-C con la dicitura "VERS. FISC" e il codice M157 per le somme fiscalizzate in eccedenza, e con la dicitura "ONERI ACC." e il codice Q900 per gli interessi legali, senza indicare i dati relativi a dipendenti, giornate e retribuzioni.
Punti principali
Entrata in vigore del D.L. n. 237/1992 e continuità normativa
La G.U. n. 68 del 21 marzo 1992 pubblica il D.L. 20 marzo 1992, n. 237, che ripropone il testo del D.L. 21 gennaio 1992, n. 14 non convertito in legge nei termini. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina precedente. L’art. 2 disciplina la fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extra comunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale.
Misure di fiscalizzazione per le imprese dei diversi settori
Per le imprese dell’industria e dell’artigianato, comprese le aziende di installazione di impianti per l’edilizia, è previsto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 un ulteriore esonero di 1,40 punti percentuali sul contributo SSN a carico del datore di lavoro; tali imprese risultano così totalmente esentate dal contributo SSN, con esonero globale pari a 11,62 punti percentuali. Per le imprese alberghiere, termali, pubblici esercizi, sale cinematografiche, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, imprese commerciali esportatrici abituali, altre imprese commerciali con più di 7 dipendenti ai fini previdenziali, enti e associazioni senza fini di lucro e concessionari di impianti di trasporto a fune turistici in zone montane, spetta un ulteriore esonero di 1 punto percentuale sul contributo SSN, con esonero globale pari a 3,82 punti percentuali. Per il settore agricolo continua ad applicarsi la riduzione del 60% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente. Alle imprese che non godono di altri benefici nazionali e alle imprese commerciali con meno di 8 dipendenti si applicano le agevolazioni del punto B, in base all’art. 4, comma 3, del D.L. n. 537/1987.
Compilazione del mod. DM10/2 per le agevolazioni
Per le imprese del gruppo A va esposto nel quadro D l’importo della riduzione di 9,60 punti percentuali del contributo SSN con la dicitura "RID SSN" e il codice S198; inoltre resta da esporre la riduzione del 2,02% relativa a TBC, ENAOLI e addizionale pensionati con la dicitura "RID TBC/EN./0,20" e il codice S199. Per i dipendenti non soggetti al contributo IVS, come i dirigenti industriali, si usa il codice S204 per la riduzione dell’1,82%. Per le imprese dei gruppi B e D nel quadro D va indicata la riduzione di 2 punti percentuali del contributo SSN con la dicitura "RID SSN" e il codice S202; va inoltre esposta la riduzione dell’1,82% per TBC ed ENAOLI con la dicitura "RID TBC/EN." e il codice S201. Per le imprese del gruppo C continua l’esposizione della riduzione del 60% con la dicitura "RID 60% ART 1/3 DL 48/87" e il codice V860.
Recupero delle riduzioni non applicate per gennaio-marzo 1992
Le imprese dei gruppi A, B e D che non hanno potuto applicare le ulteriori riduzioni SSN per gennaio e febbraio 1992, ovvero anche per marzo 1992, possono recuperare le somme spettanti con la denuncia relativa a marzo 1992 da presentare entro il 21 aprile 1992, oppure con quella di aprile 1992 da presentare entro il 20 maggio 1992. Nel mod. DM10/2 l’importo delle riduzioni non operate va riportato nel quadro D con la dicitura "REC FISC SSN DL 237/92" e il codice R150.
Mancata proroga del beneficio per donne e giovani nuovi assunti
Il beneficio per donne e giovani nuovi assunti previsto dall’art. 1, commi 7 e 8, del D.L. n. 18/1991, convertito nella L. n. 89/1991, e scaduto il 30 novembre 1991, non è stato prorogato né dal D.L. n. 14/1992 né dal D.L. n. 237/1992. Le aziende che abbiano indebitamente conguagliato il beneficio nel mese di dicembre 1991 possono regolarizzare la posizione applicando gli interessi legali al 10% annuo, in luogo delle sanzioni civili, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro la scadenza del periodo contributivo in corso al momento della circolare, cioè con il mod. DM10/2 di aprile 1992 da presentare entro il 20 maggio 1992. Per eventuali somme indebitamente conguagliate nelle denunce di gennaio, febbraio e marzo 1992, la regolarizzazione è ammessa con le stesse modalità ma con sanzioni civili al tasso del 29,625% annuo.
Modalità operative per la regolarizzazione dei conguagli indebiti
Le somme indebitamente conguagliate devono essere esposte distintamente per dicembre 1991 e per gennaio-marzo 1992 nei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 con la dicitura "VERS. FISC" e il codice M155, senza compilare le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Gli interessi legali vanno indicati con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice Q900; le sanzioni civili con la dicitura "SANZ. CIVILI" e il codice Q920, sempre senza indicare i dati di dipendenti, giornate e retribuzioni.
Restituzione delle somme fiscalizzate in eccedenza dalle imprese edili
Vengono fornite le istruzioni per regolarizzare le maggiori somme fiscalizzate in eccedenza da imprese edili per periodi pregressi, in attuazione dei chiarimenti ministeriali richiamati dalla circolare n. 128 del 7 giugno 1989. La regolarizzazione deve essere effettuata con la denuncia di competenza di marzo 1992, da presentare entro il 21 aprile 1992, oppure con quella di aprile 1992, da presentare entro il 20 maggio 1992, maggiorando l’importo da versare degli interessi al tasso legale. Ai fini del calcolo degli interessi si ricorda il tasso annuo del 5% fino al 15 dicembre 1990 e del 10% dal 16 dicembre 1990. Le somme fiscalizzate in eccedenza vanno indicate nel quadro B-C con la dicitura "VERS. FISC" e il codice M157; gli interessi legali con la dicitura "ONERI ACC." e il codice Q900, sempre senza compilare le caselle anagrafiche e retributive previste dal mod. DM10/2.
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