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Circolare

Circolare numero 102 del 6-4-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare stabilisce i termini di presentazione delle denunce annuali O1/M e O3/M di competenza 1991, incluse le scadenze speciali per le aziende con supporti magnetici, per le Amministrazioni dello Stato e per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia orientale. Fornisce inoltre chiarimenti sulla presentazione delle denunce integrative per periodi di integrazione salariale di anni precedenti e aggiorna alcune istruzioni di compilazione dei modelli O1/M, introducendo nuovi codici per qualifiche e tipi rapporto. Sono infine richiamate specifiche indicazioni per lavoratori marittimi e per gli enti pubblici creditizi.

Termini e istruzioni per la presentazione dei modelli O1/M e O3/M relativi al 1991

Termini e istruzioni per la presentazione dei modelli O1/M e O3/M relativi al 1991

La circolare disciplina i termini di presentazione delle denunce annuali dei lavoratori dipendenti per l’anno 1991 e integra le istruzioni di compilazione dei modelli O1/M e O3/M. Oltre alle scadenze ordinarie, fornisce chiarimenti per specifiche categorie di soggetti e introduce aggiornamenti sui codici da utilizzare in alcuni quadri del modello.

Termini di presentazione

I modelli O1/M e O3/M di competenza 1991 devono essere presentati entro il 30 giugno 1992.

Per le aziende che si avvalgono di supporti magnetici, la presentazione delle denunce individuali deve avvenire entro il 31 luglio 1992.

Per le Amministrazioni dello Stato resta confermato il termine del 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2, comma 17, del D.L. 12 settembre 1983, n. 638.

La circolare precisa inoltre che i termini previsti per la presentazione all’Istituto devono essere rispettati anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro, delle copie delle denunce.

Sospensione dei termini per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia orientale

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 8 dell’11 gennaio 1992, relativa alla sospensione dei termini per i cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, si chiarisce che la presentazione delle denunce annuali di competenza 1991 da parte dei soggetti beneficiari della sospensione deve essere effettuata entro il 1 luglio 1992.

Per tali soggetti resta comunque valido il termine del 31 luglio 1992 per le aziende che utilizzano supporti magnetici.

Denunce integrative per anni precedenti

Entro i termini sopra indicati devono essere presentate anche le denunce integrative relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti, mediante i modelli O3/M-int e O1/M.int.

Per la compilazione e la presentazione di tali modelli si richiamano le disposizioni della circolare n. 148 del 10 giugno 1991.

Aggiornamenti del quadro B del modello O1/M

Per le denunce di competenza 1991 viene istituito, nella casella "Qualifica assicurativa", il nuovo codice:

  • A: personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo parziale non iscritto all’assicurazione IVS.

Nella casella "Assicurazioni coperte", in deroga alle precedenti istruzioni, per i lavoratori apprendisti dipendenti da aziende artigiane devono essere barrate le caselle:

  • IVS;
  • TBC.

Nella casella "Tipo rapporto" vengono introdotti nuovi codici di contribuzione, da utilizzare a decorrere dalle date indicate:

  • dal 1 gennaio 1991: 57, 58 e 59 per specifiche tipologie di assunzione con contratto di formazione lavoro o ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con diverse agevolazioni contributive;
  • dal 1 agosto 1991: 75, 76, 77, 84 e 85 per lavoratori in mobilità o assunti con contratto di reinserimento ex legge 23 luglio 1991, n. 223, con diverse riduzioni contributive;
  • dal 1 ottobre 1991: 78 per lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relativi ai profughi.

La circolare precisa inoltre che, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990 nelle circoscrizioni del Lazio, dell’Emilia Romagna e dell’Umbria, deve essere indicato per l’intero anno 1991 il codice tipo rapporto 53.

Indicazioni sul quadro C

Nel quadro C, per i conguagli di retribuzione relativi ad anni precedenti che interessino più anni, occorre effettuare più registrazioni, una per ciascun anno.

Lavoratori marittimi

Per i lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio previsto dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, le società armatoriali, che in precedenza erano state autorizzate in via provvisoria a non compilare il quadro D del mod. O1/M, sono definitivamente esentate da tale adempimento.

Enti pubblici creditizi

In merito alle denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici creditizi indicati nella circolare n. 6 dell’8 gennaio 1991, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dal 1 gennaio 1991, la circolare richiama le istruzioni generali del manuale di aprile 1990.

Ai fini dell’individuazione di tali lavoratori, nel quadro C, casella "Tipo", deve essere indicato il codice 05, lasciando in bianco le altre caselle della stessa riga. Eventuali registrazioni di periodi diversi, come ad esempio i periodi di preavviso, devono essere effettuate su altre righe.

Punti principali

Termini di presentazione delle denunce annuali 1991

I modelli O1/M e O3/M di competenza dell’anno 1991 devono essere presentati entro il 30 giugno 1992. Le aziende che utilizzano supporti magnetici devono trasmettere le denunce individuali entro il 31 luglio 1992. Per le Amministrazioni dello Stato resta confermato il termine del 31 dicembre 1992. Si precisa inoltre che i termini di presentazione all’Istituto valgono anche per la consegna delle copie delle denunce ai lavoratori da parte dei datori di lavoro.

Sospensione dei termini per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia orientale

A chiarimento della riserva contenuta nella circolare n. 8 dell’11 gennaio 1992, per i cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, beneficiari della sospensione dei termini, la presentazione delle denunce annuali di competenza 1991 deve avvenire entro il 1 luglio 1992. Per le aziende che si avvalgono di supporti magnetici resta comunque valido il termine del 31 luglio 1992.

Denunce integrative per periodi di integrazione salariale

Entro gli stessi termini devono essere presentate anche le denunce integrative relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti, mediante i modelli O3/M-int e O1/M.int. Per le modalità di compilazione e presentazione si richiama la circolare n. 148 del 10 giugno 1991, ricordando che la fornitura dei modelli alle SAP era già avvenuta nel corso del 1991.

Aggiornamenti delle istruzioni di compilazione del quadro B

Per il quadro B del modello O1/M, nella casella "Qualifica assicurativa" viene istituito, a decorrere dalle denunce di competenza 1991, il nuovo codice A per il personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo parziale non iscritto all’assicurazione IVS. Nella casella "Assicurazioni coperte", per i lavoratori apprendisti dipendenti da aziende artigiane, devono essere barrate le caselle "IVS" e "TBC". Nella casella "Tipo rapporto" vengono inoltre introdotti nuovi codici di contribuzione per specifiche categorie di lavoratori assunti nel 1991, con decorrenze differenziate dal 1 gennaio, dal 1 agosto e dal 1 ottobre 1991; per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990 nelle circoscrizioni di Lazio, Emilia Romagna e Umbria, deve essere indicato per l’intero anno 1991 il codice 53.

Indicazioni sul quadro C e sui lavoratori marittimi

Nel quadro C, per i conguagli di retribuzione relativi ad anni precedenti che interessino più anni, devono essere effettuate più registrazioni, una per ciascun anno. Per i lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio previsto dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, le società armatoriali sono definitivamente esentate dalla compilazione del quadro D del mod. O1/M, esonero già autorizzato in via provvisoria in precedenza.

Istruzioni per gli enti pubblici creditizi

In continuità con la circolare n. 6 dell’8 gennaio 1991, vengono fornite istruzioni per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici creditizi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dal 1 gennaio 1991. L’azienda deve compilare il modello O1/M secondo le istruzioni generali del manuale di aprile 1990; per identificare tali lavoratori, nel quadro C, casella "Tipo", deve essere indicato il codice 05, lasciando in bianco le altre caselle della stessa riga. Eventuali altre registrazioni, ad esempio periodi di preavviso, devono essere inserite su righe diverse.

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