Cassazione Penale, Ordinanza n. 26862/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello che, a seguito di gravame dell'imputato stesso e dopo una rinuncia alla prescrizione dichiarata in appello, aveva confermato la decisione del Tribunale che dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto invece pronunciare assoluzione nel merito; si contestava inoltre la mancata risposta agli specifici motivi di appello e la contraddittorietà della motivazione, in particolare sul punto dell'asserita accettazione implicita della prescrizione da parte dell'imputato. La difesa ha anche depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso e contestando la preliminare prospettazione di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse fondata su una tesi incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, secondo cui la rinuncia alla prescrizione è tardiva e inefficace se formulata dopo la pronuncia della sentenza nel grado in cui la causa estintiva è maturata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 681 c.p.
È il reato oggetto di contestazione; dalla sentenza emerge solo che esso era stato ritenuto estinto per prescrizione, senza ulteriori specificazioni sulla fattispecie concreta.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È invocato come parametro del ricorso per denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È invocato come parametro del ricorso per denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
art. 129 c.p.p.
Non è espressamente citato, ma il ricorso sosteneva che, in luogo della declaratoria di estinzione, dovesse essere pronunciata assoluzione nel merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata in tema di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso con profili di colpa.
Massime di principio
- La rinuncia alla prescrizione del reato, per essere efficace, deve intervenire prima che sia pronunciata la sentenza nel grado di giudizio in cui la causa estintiva è maturata; se dichiarata dopo, è tardiva e inefficace.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su una tesi giuridica in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata della Corte, può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non siano esclusi profili di colpa, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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