Cassazione Civile, Ordinanza n. 34780/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una fornitura di acqua a edifici di edilizia popolare gestiti in origine da un istituto pubblico. A seguito di una morosità accumulata dagli assegnatari, nel 2007 era stata stipulata una transazione tra il fornitore e l'ente gestore, nell'ottica del passaggio della gestione a future autogestioni previste dalla normativa regionale. Dopo la costituzione di tali autogestioni, il fornitore richiese loro somme indicate come "costi della transazione", precisando poi in giudizio che si trattava in realtà di canoni arretrati dal 2007 fino alla costituzione delle autogestioni nel 2008. Le autogestioni agirono per contestare la pretesa; in appello ottennero riforma della decisione di primo grado, sul rilievo che la transazione vincolava solo i soggetti che l'avevano sottoscritta e non terzi estranei sorti successivamente. In cassazione il fornitore dedusse quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1130, 1131 e 1132 c.c., sostenendo che l'appello delle autogestioni fosse stato proposto da soggetto privo di autorizzazione assembleare e quindi privo di rappresentanza processuale; 2) motivazione apparente e omesso esame di prove testimoniali, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato le somme richieste come costi di transazione anziché canoni; 3) violazione dell'art. 39 della legge regionale n. 54 del 1984, assumendo che la norma imponesse la costituzione delle autogestioni e rendesse opponibile loro la transazione; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c., lamentando che, avendo l'appello parzialmente riformato la sentenza, le spese avrebbero dovuto essere compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione del difetto di potere processuale non risultava proposta nei gradi di merito; ha comunque osservato che la contestazione della fattura rientra nei poteri dell'amministratore e che l'art. 1131 c.c. gli attribuisce rappresentanza processuale. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di appello si fondava infatti sull'estraneità delle autogestioni alla transazione del 2007, stipulata quando esse ancora non esistevano, sicché il contratto non poteva produrre effetti nei loro confronti in difetto di un'espressa estensione legale. Ha respinto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, quando il giudice di appello riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1130 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti dei poteri dell'amministratore; la Corte osserva che la contestazione della fattura rientra nei suoi poteri gestori.
art. 1131 c.c.
attribuisce all'amministratore la rappresentanza processuale del condominio/autogestione nei limiti delle attribuzioni dell'ufficio.
art. 1132 c.c.
invocato dalla ricorrente nel dedurre la necessità di una deliberazione assembleare per agire in giudizio.
art. 39 l. regionale n. 54 del 1984
prevede la costituzione delle autogestioni e il pagamento delle quote ai nuovi soggetti quando essi entrano in funzione, ma non rende opponibile ai terzi una transazione stipulata quando tali soggetti non esistevano ancora.
art. 141 c.c.
richiamato come esempio di ipotesi in cui la legge estende espressamente gli effetti del contratto ai terzi.
art. 1415 c.c.
richiamato come esempio di fattispecie in cui la legge disciplina espressamente l'efficacia verso terzi.
art. 92 c.p.c.
la Corte ribadisce il principio di regolazione unitaria delle spese in caso di riforma anche parziale della sentenza impugnata.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel principio per cui la soccombenza va valutata globalmente ai fini della liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- L'efficacia di un contratto o di una transazione non si estende ai terzi solo perché costoro siano collegati in fatto o per successione organizzativa a una delle parti: occorre una previsione di legge espressa o un valido meccanismo giuridico di estensione degli effetti.
- La violazione di una normativa che impone la costituzione di nuovi soggetti gestori non comporta, di per sé, che gli accordi stipulati prima della loro nascita siano opponibili a tali soggetti.
- In cassazione è inammissibile il motivo che introduca per la prima volta una questione non trattata nei gradi di merito, se non risulta che sia stata dedotta e decisa in precedenza.
- Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura un profilo secondario o diverso rispetto alla ragione decisiva della decisione, è inammissibile.
- L'amministratore del condominio è legittimato a contestare fatture e a rappresentare processualmente il condominio nei limiti delle attribuzioni dell'ufficio, senza necessità di specifica autorizzazione assembleare per ogni singola iniziativa.
- Quando il giudice d'appello riforma anche solo in parte la decisione di primo grado, deve procedere a un nuovo regolamento delle spese sulla base dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio unitario e globale di soccombenza.
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